Assunzione di donne vittime di violenza
L’art. 1 comma 191 della legge 213/2023 introduce uno sgravio destinato ai datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza, beneficiarie del “reddito di libertà per le donne vittime di violenza” di cui all’art. 105-bis del DL n. 34 del 19/05/2020. Si tratta di donne sole o con figli minorenni, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza in situazione di povertà. Vale anche per le donne che ne hanno usufruito nell’anno 2023.
L’esonero riconosciuto ai datori di lavoro, che assumono tali soggetti nel triennio 2024-2026, è pari al 100% del versamento dei contributi previdenziali, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di € 8.000 annui, riparametrato su base mensile.
In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero ha durata 12 mesi dalla data di assunzione, fino a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato e 24 mesi per assunzioni dirette a tempo indeterminato.
Assunzione di donne svantaggiate
L’art. 4, commi 9-11, della legge 92/2012, prevede uno sgravio del 50% per datori di lavoro che assumono donne lavoratrici svantaggiate:
- a tempo indeterminato (anche part-time);
- a tempo determinato;
- a scopo di somministrazione (l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione);
- trasformazione da rapporto agevolato a indeterminato.
Il requisito deve già sussistere alla data dell’evento per il quale viene richiesto lo sgravio e non si applica in caso di apprendistato, lavoro domestico o intermittente.
Per donne lavoratrici svantaggiate si intende:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni individuate nella “Carta degli aiuti a finalità regionale” e che rientrano in attivitàcaratterizzate da un’accentuata disparità occupazionale di genere:
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, disoccupate da almeno 24 mesi.
Lo sconto del 50% si applica ai contributi INPS e INAIL per 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato e 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o proroga di contratto a termine.
Le assunzioni di donne svantaggiate devono necessariamente comportare un incremento occupazionale netto tra il numero di lavoratori occupati in ciascun mese e il numero di lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Diritti e agevolazioni per madri lavoratrici
Riposi giornalieri
Dal rientro al lavoro e fino al primo anno di età del figlio, le madri lavoratrici hanno diritto a riposi aggiuntivi. Lo stesso è concesso al padre, ma solo in caso di affido esclusivo/morte/infermità mentale della madre oppure se la madre non è dipendente o non si avvale del beneficio.
I cosiddetti riposi per allattamento sono ore di permesso giornaliere in cui la madre si assenta dal lavoro – 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore e 2 se superiore -, che vengono però considerate lavorative agli effetti della durata e della retribuzione.
I riposi spettano anche in caso di adozione e affidamento e raddoppiano in caso di parto gemellare. Non possono essere accantonabili né indennizzati se non fruiti. Sono compatibili con i permessi orari per figli disabili, ma non per il medesimo figlio, e con i riposi per altro figlio.
Per i riposi è dovuta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione che la lavoratrice avrebbe ricevuto se avesse lavorato nelle ore di riposo, a carico dell’INPS. Non è necessario fare domanda all’ente per fruire dei permessi, ma solo accordarsi con il datore di lavoro.
Esonero della quota dei contributi previdenziali
L’art. 1 comma 180 della legge di bilancio 2024 ha introdotto un nuovo incentivo economico a favore delle lavoratrici madri con tre o più figli, che siano dipendenti a tempo indeterminato: un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a suo carico, fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per il solo 2024 e fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, lo stesso trattamento spetta alle lavoratrici madri con due figli. In ogni caso il limite massimo annuo di decontribuzione è pari a € 3.000 riparametrato su base mensile.
L’INPS chiarisce che tale decontribuzione è alternativa all’esonero IVS del 6-7% previsto sempre nella medesima legge di bilancio. Qualora ci siano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota risulta maggiormente vantaggioso.
Il datore dovrà chiedere alle lavoratrici interessate dal beneficio una dichiarazione nella quale sia ricostruito lo stato di famiglia, propedeutica al godimento del beneficio: niente dichiarazione, niente beneficio. Trovate qui un fac-simile dell’autocertificazione.
Congedo parentale
Per quanto riguarda il congedo parentale, dal 01/01/24 ai neo-genitori che terminano il congedo dopo il 31/12/2023 spetta un’indennità pari all’80% per il primo mese e al 60% per un ulteriore mese se si fruisce del congedo entro i 6 anni del figlio (80% solo per il 2024) e pari al 30% dal terzo mese da fruire entro i 12 anni del figlio.
Il congedo parentale può arrivare fino a 10 mesi complessivi da ripartire tra i genitori (11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati). Il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, successivamente al congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi e così anche per il padre lavoratore dalla nascita del figlio.