Legge di bilancio 2024
È stata approvata il 30/12/23 senza modifiche la legge di bilancio 2024 n. 213. Di seguito i provvedimenti introdotti in tema di lavoro.
Esonero contributivo lavoratori dipendenti
Per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024 viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore nella misura del 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile, riparametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692 e del 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l’importo di € 1.923. Lo sgravio contributivo non ha effetti sul rateo di tredicesima e la stessa non rileverà ai fini della quantificazione della retribuzione imponibile considerata come limite di spettanza dell’esonero. Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro dipendente, tranne quelli di lavoro domestico, e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Soglia di esenzione dei fringe benefits
Per il solo anno d’imposta 2024, la soglia di esenzione viene innalzata a € 2.000 a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico e a € 1.000 a favore di tutti gli altri lavoratori dipendenti. Beneficiano dell’esenzione anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.
Premi di produttività
La detassazione dei premi di produttività, ossia le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sottoforma di partecipazione agli utili d’impresa, prevede l’applicazione di un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10% entro il limite complessivo di € 3.000 lordi annui, al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Anche per il periodo d’imposta 2024 viene confermata la riduzione dell’aliquota al 5%, a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente non ecceda € 80.000 e che l’erogazione avvenga in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, o da RSA o RSU, e che sia rivolta alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
Buono per rette di asili nido e forme di supporto per bambini con gravi patologie
Con riferimento ai nati dal 01/01/2019, viene erogato un buono di importo pari a € 1.500 su base annua per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati, per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche. A decorrere dal 2020, tale buono viene incrementato di € 1.500 per i nuclei familiari con un ISEE fino a € 25.000, di € 1.000 per i nuclei familiari con un valore ISEE tra € 25.001 e € 40.000.
La novità per i nati dal 01/01/2024 è l’incremento del buono a € 2.100 in caso di ISEE fino a € 40.000 e un figlio di età inferiore a 10 anni, portando così il buono ad un importo complessivo pari a € 3.600.
Per i nuclei familiari che non possiedono le suddette condizioni, rimangono gli importi del buono già previsti dal comma 355:
- € 3.000 (1.500 + 1.500) per i nuclei familiari con ISEE non superiore a € 25.000;
- € 2.500 (1.500 + 1.000) per i nuclei familiari con ISEE tra € 25.000 e € 40.000;
- € 1.500 per i nuclei familiari con ISEE superiore a € 40.000 o che non hanno presentato ISEE.
Congedi parentali
La legge di bilancio estende per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità, in alternativa tra i genitori, portando a due mensilità la fruizione dell’indennità nella misura dell’80%, fino al compimento del sesto anno di vista del bambino. A decorrere dal 2025, la prima mensilità rimane all’80%, mentre la seconda si riduce al 60% della retribuzione. I lavoratori potranno beneficiare di tale beneficio se il congedo di maternità/paternità termina dopo il 31/12/2023. Confermata l’indennità pari al 30% per i successivi periodi di congedo fino ad un massimo di 9 mesi, da fruire entro i 12 anni di vita del bambino, e l’erogazione dell’indennità nella stessa misura fino al raggiungimento del limite massimo di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore fruisce del congedo per un periodo non inferiore a 3 mesi), a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Decontribuzione lavoratrici madri
Le lavoratrici madri con almeno 3 figli e titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i rapporti di lavoro domestico, possono accedere ad un esonero contributivo pari al 100% dei contributi IVS a carico del dipendente. La misura spetta per un massimo di € 3.000 annui riproporzionati su base mensile e fino al compimento del 18° anno di vita del figlio più piccolo, per il periodo dal 01/01/2024 – 31/12/2026. Per il solo anno 2024, l’esonero totale è riconosciuto anche alle lavoratrici con 2 figli e fino al compimento del 10° anno di vita del figlio più piccolo. Il beneficio è cumulabile con l’esonero parziale contributivo del 6% o 7%.
Decontribuzione assunzione lavoratrici vittime di violenza
Per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza effettuate nel triennio 2024-2026, i datori di lavoro hanno accesso ad un esonero per un anno dalla data di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il periodo si prolunga di ulteriori 6 mesi e in caso di contratto a tempo indeterminato l’esonero ha una durata di 2 anni. L’esonero riguarda i contributi previdenziali, con esclusione dei premi Inail, in capo all’azienda nella misura del 100% e fino ad un importo massimo di € 8.000 annui, riparametrato su base mensile.
Lavoratori del settore turistico
Confermato il trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale. Trattamento pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro notturno e/o straordinario festivo nel periodo 01/01/2024 – 30/06/2024, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel periodo di imposta 2023 risulti inferiore a € 40.000. Il trattamento integrativo è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore.
Compensazione dei crediti Inps e Inail
Viene prorogato il momento a partire dal quale potranno essere fruiti i crediti Inps e Inail da utilizzare in compensazione tramite modello F24. Per quanto riguarda la generalità dei datori di lavoro, si potrà procedere alla compensazione del credito dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui scade il temine per l’invio del flusso Uniemens o da quello di presentazione dello stesso, o dalla data di notifica delle note di rettifica passive. Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. I crediti Inail, invece, potranno essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
Pensione
Ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia sarà sufficiente che l’importo della pensione sia pari o superiore all’importo dell’assegno sociale. In materia di pensione anticipata, si prevede un incremento della soglia dell’importo pensionistico da 2,8 a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. Tale soglia si riduce a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli.
Riforma fiscale
A partire dal 2024 entra in vigore la modifica delle aliquote IRPEF. Con un decreto attuativo della legge n. 111/2023 in materia di riforma fiscale, il Governo interviene sull’art. 11, comma 1, del TUIR, relativo alla determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo le aliquote Irpef da quattro a tre, con l’aliquota del 23% che, sostituendo quella del 25%, copre anche lo scaglione che comprende i redditi da € 15.000 a € 28.000. Di seguito le nuove aliquote:
- 23% per i redditi fino a € 28.000;
- 35% per i redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000;
- 43% per i redditi oltre € 50.000.
Viene inoltre aumentata la detrazione minima, portandola a 1.955 € e ampliando la No Tax Area ai redditi imponibili fino ad € 8.500, così come quella prevista per i redditi da pensione.