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3 Novembre 2021Newsletter 17.11.21
17 Novembre 2021Chat aziendale come strumento di lavoro
La sentenza n. 25731 del 22/09/21 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha stabilito che la chat aziendale destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti è qualificabile come strumento di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 2, St. Lav. novellato, perché funzionale alla prestazione lavorativa. Le informazioni ivi presenti, in caso di controlli effettuati dal datore di lavoro, sono inutilizzabili in mancanza di adeguata preventiva comunicazione ai lavoratori ex articolo 4, comma 3, St. Lav.. È quindi uno strumento utile, ma va aggiornata e/o redatta la policy aziendale sul trattamento dei dati e sul controllo a distanza per renderla attuativa.
Stile di vita incompatibile con malattia: rischio licenziamento?
In merito alla legittimità di licenziamenti avvenuti a seguito di prolungamento del periodo di malattia durante il quale il lavoratore ha svolto altre attività extra lavorative che possono averne ritardato la guarigione, la giurisprudenza si è espressa in modi diversi. Talvolta viene seguito un orientamento più legato a considerazioni di tipo medico, quindi se l’attività svolta pregiudica la guarigione oppure no, altre volte invece si considera il fatto che se un comportamento mette a rischio il rientro in servizio si tratta di una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Rimane univoca l’interpretazione secondo cui in caso di mancata presentazione del Green pass sul luogo di lavoro il dipendente risulta immediatamente sospeso, privando di validità qualunque certificato medico o ferie presentati subito dopo.
Controlli tecnologici sul computer dei dipendenti
Con sentenza n. 25732 del 22/09/21, La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha stabilito che i controlli, anche tecnologici, posti in essere dal datore di lavoro e finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o a evitare comportamenti illeciti, sono consentiti solo a seguito di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito e se viene assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore. In assenza di tali condizioni, la verifica dell’utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta sulla base dell’articolo 4, L. 300/1970, commi 2 e 3.
Greenpass50+
Per andare incontro alle esigenze organizzative territoriali delle aziende con più di 50 dipendenti, dal 04/11/21 è possibile assegnare a ciascun verificatore un insieme definito di codici fiscali dei dipendenti dell’azienda, per i quali si potrà effettuare il controllo del possesso del Green pass con le modalità e condizioni indicate nel Messaggio n. 3589/2021 dell’INPS. Per l’accesso alla procedura, l’azienda deve accreditarsi secondo le indicazioni fornite dall’INPS. Lo Studio è a disposizione per approfondimenti.
Protocollo smart working
Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ad inizio novembre ha incontrato le parti sociali per un confronto sul lavoro agile. Entro fine anno si intende produrre un protocollo che dia chiare indicazioni su aspetti chiave dello smart working, quali orario di lavoro, principio di parità retributiva, sicurezza, protezione dei dati, garanzia dell’alternanza tra lavoro in presenza e in remoto, conciliazione tra tempo di vita e di lavoro, diritto alla disconnessione, luoghi in cui svolgere la prestazione e dotazioni informatiche.
