Newsletter 21.07.21
21 Luglio 2021Green pass e Covid manager
3 Agosto 2021Se il lavoratore non vuole vaccinarsi può essere sospeso senza retribuzione
Secondo il Tribunale di Modena, con ordinanza n. 2467 del 23/07/21, se il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l’utenza può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. La pronuncia riporta che “Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”. Poiché non è più sufficiente l’uso delle mascherine come tutela per chi lavora a contatto con il pubblico o in spazi chiusi vicino ad altri colleghi, la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione. Trattandosi solo di una sentenza, peraltro non di cassazione, la notizia va presa con le dovute cautele.
Tempo determinato
L’art. 41-bis della legge di conversione del decreto Sostegni-bis, n. 106 del 23/07/21, ha introdotto importanti novità anche relativamente al contratto a tempo determinato (Ctd). Nello specifico ha stabilito che le causali collettive che consentiranno di rinnovare o prorogare il Ctd dovranno essere specifiche (e non generiche), ma potranno fare riferimento a situazioni sia oggettive derivanti da esigenze produttive dell’azienda, sia soggettive. Inoltre, potranno essere i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali – in via ordinaria e non più derogatoria – a indicare le “specifiche esigenze” che permettono di rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato.
Protocollo per il contrasto allo sfruttamento del lavoro agricolo
Anci e Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche agricole e forestali hanno sottoscritto un protocollo per contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e il caporalato. Tra gli impegni è prevista un’azione di supporto a favore delle amministrazioni comunali, anche attraverso una mappatura del territorio volta a individuare le aree più a rischio e l’identificazione, assistenza e reinserimento nel contesto sociale e lavorativo delle vittime dello sfruttamento.
Durc di congruità
Per contrastare il lavoro nero e i fenomeni di dumping contrattuale, il Ministero del Lavoro ha reso operativo il nuovo Durc di congruità, che riguarda tutte le attività “direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile”. Il sistema permette di controllare se la manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi è proporzionata all’incarico affidato – confrontando il costo del lavoro sostenuto dall’impresa e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del settore edile del 10/09/20 – ed eventualmente invita le imprese ad attuare dei correttivi. Le disposizioni del Decreto Ministeriale 143 del 25/06/21 si applicano ai lavori edili pubblici e privati (con valore uguale o superiore a € 70.000) per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a partire dal 1 novembre 2021.
