Newsletter 28.07.21
28 Luglio 2021Newsletter 04.08.21
4 Agosto 2021Green pass
Secondo le disposizioni del D.L. n. 105 del 23/07/21 in vigore dal 6 agosto 2021, il Green pass è il certificato che possono ottenere i soggetti con più di 12 anni d’età, che non sono affetti da patologie che li esonerano su idonea e specifica certificazione medica, dopo aver effettuato il vaccino anti-Covid (valido per 9 mesi) o dopo la guarigione dal Sars-CoV-2 (valido per 6 mesi) o a fronte di test molecolare o antigenico negativo (valido per 48 ore).
Di seguito le attività a cui si potrà partecipare solo se in possesso di Green pass:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione);
- Strutture sanitarie e RSA;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
I titolari e i gestori delle attività elencate sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga con Green pass, in caso di violazione la sanzione va da € 400 a 1.000 a carico sia dell’esercente che dell’utente. In caso di recidiva (tre infrazioni avvenute in tre giornate differenti), la sanzione potrebbe essere accompagnata dalla chiusura dell’esercizio per un periodo da 1 a 10 giorni.
Per gestire le attività di controllo del Green pass di coloro che accedono ai locali aziendali è necessario scaricare l’applicazione gratuita “VerificaC19”, rilasciata dal Ministero della Salute, su un dispositivo mobile (per il funzionamento non è necessaria la connessione internet) e leggere il QR code, controllando, in tal modo, autenticità, validità e integrità della certificazione e conoscendo le generalità dell’intestatario senza, però, rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. L’art. 13 del DPCM 17/06/21, come stabilito al comma 5, non prevede alcun trattamento dati ai fini privacy, come confermato anche dal Garante della Privacy, ma eventualmente è buona prassi confrontarsi con il proprio esperto in tema privacy. Solo i lavoratori nominati in maniera formale dal datore di lavoro possono richiede il Green pass agli utenti, la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta supervisione dell’ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il datore di lavoro può disporre l’obbligo di test sierologici/tamponi in azienda solo se, su indicazione del medico competente, la pratica risulta parte integrante del Protocollo anti-contagio con la supervisione del Comitato di verifica cui fanno parte sia gli RLS che le rappresentanze sindacali, anche a garanzia del rispetto dello Statuto dei Lavoratori. Lo screening rimane comunque sempre su base volontaria. Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, resta l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l’idoneità alla “mansione specifica”. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. n.81/2008). Il datore di lavoro non può acquisire i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del Green pass.
Per quanto riguarda lo specifico settore degli operatori sanitari, l’art. 4 del D.L. 01/04/21, n. 44 ha previsto che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.
Covid manager
Il Covid manager è quella figura, facoltativa, posta al controllo delle norme Covid-19 in ambiente di lavoro, un referente ad hoc per verificare il rispetto di documenti, autorizzazioni e normative riguardo il Coronavirus. Già ad aprile 2020, la Regione Veneto ha pubblicato il “Manuale per la riapertura delle attività produttive” con lo scopo di fornire istruzioni pratiche per consentire la riapertura delle attività economiche dopo il periodo di lockdown, indicando la figura del Referente Unico Covid o Covid manager con compiti di coordinamento per l’applicazione delle misure anticontagio in azienda. Nello specifico il documento afferma che “premesso che anche per l’attuazione delle misure di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro rimangono confermati ruoli e responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per ogni azienda potrà essere individuato dal datore di lavoro un referente unico (Covid manager), con funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario Regionale. Tale referente deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura del datore di lavoro stesso (soprattutto per le micro e piccole aziende) o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri organizzativi e direzionali. Rimane confermata in capo a dirigenti e preposti di ciascuna organizzazione aziendale, in sinergia con il Comitato previsto dal protocollo nazionale di regolamentazione, la vigilanza e la sorveglianza dell’attuazione delle misure di prevenzione, sulla base dei compiti e delle attribuzioni di ciascuno come ripartiti dal datore di lavoro”. Nel caso in cui questo ruolo venga ricoperto da un lavoratore e non dal datore di lavoro stesso, scatta l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Ma anche il datore di lavoro che ritenga di rivestire il ruolo di Covid manager dovrà frequentare il corso che fornirà le competenze per poter svolgere concretamente il ruolo.
Di seguito le attività svolte dal Covid manager:
- verificare il rispetto del protocollo da parte degli ospiti e dei lavoratori della struttura, evitando assembramenti e verificando che le mascherine siano sempre indossate quando previsto;
- mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni nel caso si dovessero verificare delle positività, in modo da favorire il tracciamento;
- garantire un rapporto tra addetti al controllo e ospiti non inferiore a 1 ogni 50 ospiti;
- controllare che venga rispettata la segnaletica per il distanziamento fisico;
- controllare che le barriere di plexiglas siano state posizionate nei luoghi in cui è necessario;
- controllare che siano presenti dispenser di igienizzante.
L’introduzione e la formazione del Covid manager possono essere considerate buone prassi da inserire in un piano di miglioramento aziendale o in un codice etico e diventare quindi strumento per la riduzione dei contributi Inail mediante presentazione del modello OT23.
