Newsletter 30.06.21
30 Giugno 2021Newsletter 14.07.21
14 Luglio 2021Violazione del collocamento obbligatorio
L’INL, con Nota n. 966 del 17/06/21, chiarisce che il datore può essere ammesso al pagamento in misura minima, e con diffida, della sanzione per violazione dell’obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette se la violazione viene sanata mediante uno degli adempimenti normativamente previsti o se l’assunzione del soggetto disabile o la richiesta di assunzione numerica vengono effettuate spontaneamente dal datore di lavoro, anche se oltre i 60 giorni. Qualora, invece, l’obbligo di assunzione venisse meno per effetto di una riduzione dell’organico, la violazione non è diffidabile, perchè non deriva da un’iniziativa del datore. In tal caso verrà contestata la sanzione amministrativa mediante notifica di illecito, in ragione del numero di giornate lavorative intercorrenti dalla scadenza dei 60 giorni al momento in cui, per effetto della riduzione di organico, sono venuti meno gli stessi obblighi.
Base imponibile per soci di Srl
L’Inps, con circolare n. 84/2021 del 10/06/21, ha fornito delucidazioni in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali. L’Istituto ha chiarito che “devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa” ovvero che “gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992”.
Lavoro con minori: mancanza di certificato del casellario giudiziale
Come precisato dalla nota n. 967 del 17/06/21 dell’INL, chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori dovrà richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del DPR n. 313/2002, al fine di verificare l’esistenza di condanne o l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di tali attività. In caso di violazione dell’obbligo verranno applicate sanzioni.
No al controllo indiscriminato della navigazione internet dei dipendenti
Il Garante per la protezione dei dati personali precisa che non è ammesso un controllo indiscriminato della navigazione internet dei lavoratori e che le eventuali attività di vigilanza devono essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy, a prescindere da specifici accordi sindacali.
