Newsletter 07.07.21
7 Luglio 2021Newsletter 21.07.21
21 Luglio 2021Ammortizzatori sociali nel Decreto Lavoro
Il Decreto Lavoro – Decreto Legge n. 99 del 30/06/21 – recante “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese”, prevede, tra le diverse misure, la concessione di trattamenti di:
- CIGO e CIGO in sostituzione di CIGS con causale Covid-19 per i datori di lavoro del settore del tessile, abbigliamento e pelletterie (codici ATECO 13, 14, 15), per un massimo di 17 settimane da collocarsi nel periodo compreso tra il 01 luglio e il 31 ottobre 2021;
- CIGS per i datori di lavoro che, anche per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica presentate presso il Dicastero dello Sviluppo Economico, non possono ricorrere ai trattamenti di CIGO e CIGS con causali tradizionali previsti dal D.Lgs n. 148/2015, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
Percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione
Con il Decreto 9 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e il MEF hanno approvato la determinazione dell’INAIL n. 89 del 30 marzo 2021, che conferma per l’anno 2021 le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa a favore delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, nella misura del:
- 28%, fino a 10 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat);
- 18%, da 10,01 a 50 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat);
- 10%, da 50,01 a 200 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat);
- 5%, oltre 200 lavoratori-anno nel triennio della PAT (Npat).
La riduzione riconosciuta dall’INAIL opera esclusivamente per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Congedi parentali per figli affetti da Covid-19, in quarantena o dad e figli con disabilità
L’INPS, con Circolare n. 96 del 05/07/21, fornisce istruzioni operative per la fruizione del “Congedo 2021 per genitori”. In sede di conversione in Legge n. 61/2021 del DL n. 30/2021 è stato, infatti, modificato l’art. 2, introducendo due principali novità:
- “il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio”, includendo dunque anche i casi di sospensione dell’attività educativa in presenza, oltre che didattica;
- possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria per il periodo compreso tra il 13 maggio 2021 e il 30 giugno 2021.
Residenza fiscale dipendenti in smart working
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 458 del 07/07/21, fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a soggetti residenti e non residenti distaccati in Cina, che a causa dell’epidemia hanno svolto attività lavorativa in smart working in Italia. Non essendoci una disposizione normativa specifica che consideri l’emergenza da Covid-19, per individuare la residenza fiscale di un individuo vanno considerati i criteri di cui all’art. 2 del TUIR, che considera “residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Inoltre, secondo l’art. 4 del Trattato con la Cina, si fa prevalere il criterio dell’abitazione permanente, cui seguono gerarchicamente il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità.
Temperature ambientali molto elevate possono dare titolo a CIGO
Riferendosi in particolare a cantieri edili e stradali, agricoltura e florovivaismo, la Nota n. 4639 del 02/07/21 dell’INL segnala l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico. L’INL ricorda che, come già affermato dall’INPS con Messaggio n. 1856/2017, temperature molto elevate (oltre 35°), che impediscono lo svolgimento di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole, possono dare titolo alla CIGO.
