Newsletter 23.06.21
23 Giugno 2021Newsletter 07.07.21
7 Luglio 2021Stop a congedi parentali, bonus baby sitting e smart working
Salvo ulteriori proroghe, dal 01 luglio 2021, per i lavoratori dipendenti non sarà più possibile – come previsto dal D.L. 30/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 61/2021 – svolgere la prestazione in modalità agile, se genitori di figli con età inferiore a 16 anni, o accedere ai congedi parentali straordinari, se genitori di figli minori di 14 anni in DAD o quarantena o affetti da Covid-19. Il 30/06/21 termina anche la possibilità di fruire del bonus baby-sitting.
Divieto di licenziamento
Fino al 30 giugno 2021 è in vigore un divieto di licenziamento generalizzato, che coinvolge tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati e dal ricorso o meno a trattamenti di integrazione salariale.
L’art. 8, comma 10, DL n. 41/2021 stabilisce, invece, che dal 01 luglio al 31 ottobre 2021, ai datori di lavoro:
- che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e che possono presentare, per i lavoratori in forza al 23/03/21, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD, per un massimo di 28 settimane nel periodo tra il 01 aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2)
- che possono accedere agli ulteriori periodi di CISOA, richiesta per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 01 aprile e il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 8)
restano preclusi
- l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991;
- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966.
Restano, inoltre, sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23/02/20, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto nonchè le procedure in corso di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
Attualmente non sussistono elementi sufficienti per affermare con assoluta certezza che chi non fruisce degli ammortizzatori sociali (assegno ordinario, CIGD e CISOA) dal 01/07/21 possa legittimamente esercitare una delle forme di recesso ricomprese nel divieto.
Dal 01 luglio al 31 dicembre, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa e fruiscono effettivamente dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO e CIGS) persistono le preclusioni per la durata del trattamento stesso. A partire dal 01/07/21, le aziende rientranti nel campo di applicazione di CIGO e CIGS che non avranno più necessità di ricorrervi non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
Solo per il settore tessile / moda il divieto viene confermato fino al 31/10/21.
In caso del licenziamento collettivo e per le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, l’art. 40, comma 5 del DL n. 73/2021 stabilisce che le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 4 non si applicano nei seguenti casi:
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o dalla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del codice civile;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Rimangono, comunque, esclusi dal divieto i licenziamenti:
- per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- per superamento del periodo di comporto;
- entro il termine del periodo di prova;
- per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia;
- ad nutum del dirigente;
- dei lavoratori domestici;
- interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;
- interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo.
Assegno temporaneo per figli minori
Con messaggio n. 2371 del 22/06/21, l’Inps ha fornito precisazioni sull’assegno temporaneo per i figli minori, chiarendo che la domanda deve essere presentata dal genitore una sola volta per ciascun figlio entro il 31/12/21, attraverso il portale web oppure il contact center integrato o gli istituti di patronato. La procedura sarà disponibile online dal 01 luglio. Per le domande presentate entro il 30/09/21 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire appunto dal mese di luglio 2021, per quelle inoltrate successivamente, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali, assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, Fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali, assegni familiari.
