Newsletter 07.04.21
7 Aprile 2021Newsletter 21.04.21
21 Aprile 2021Vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro
Il 06/04/21 è stato siglato il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. I datori di lavoro interessati dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
La vaccinazione sarà su base volontaria, riguarderà tutti i lavoratori interessati, i datori di lavoro e i titolari d’impresa e potrà avvenire in azienda – previa manifestazione di disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro -, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’INAIL. L’iniziativa può essere intrapresa singolarmente o in forma aggregata.
I costi per la realizzazione dei piani aziendali e la somministrazione sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura di vaccini, dispositivi per la somministrazione, strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) competenti per territorio.
Il medico competente dovrà:
- fornire ai lavoratori le informazioni su vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla tipologia di vaccino;
- acquisire il consenso informato del soggetto interessato;
- occuparsi del triage preventivo sullo stato di salute;
- registrare le vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a disposizione dai SSR, tutelando la riservatezza dei dati.
Per l’avvio dell’attività è necessario che l’azienda sia in possesso dei seguenti requisiti:
- popolazione lavorativa sufficientemente numerosa o modalità organizzative che coinvolgono più imprese;
- sede lavorativa nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini;
- struttura organizzativa e risorse strumentali e di personale adeguate al volume di attività previsto;
- dotazione informatica e ambienti idonei per l’attività.
In alternativa alla vaccinazione in azienda, i datori di lavoro possono stipulare convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In questo caso gli oneri, ad esclusione della fornitura dei vaccini, sono a proprio carico.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL, con oneri a carico dell’Ente.
Sulla base delle indicazioni operative che verranno fornite, sarà nostra cura aggiornarvi sulle modalità di adesione.
Bonus per chi assume giovani e donne
Per il biennio 2021-22 sono previste due tipologie di incentivi per l’assunzione di giovani fino a 36 anni (non compiuti): uno già previsto dalla legge 205/2017 e l’altro introdotto dalla legge di Bilancio 2021. Il datore di lavoro che ha ancora disponibile in tutto o in parte il plafond di 1,8 milioni del temporary framework può scegliere di utilizzare la misura più vantaggiosa fino al 100% del beneficio contributivo.
Sono esclusi dal campo di applicazione le aziende facenti parte del settore “K” (financial and insurance activities) della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea e i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, mentre il beneficio si applica in caso di assunzioni effettuate in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative e nei casi di assunzione a scopo di somministrazione trasferendo i benefici all’utilizzatore.
Il nuovo incentivo prevede un esonero corrispondente al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui (riproporzionato su base mensile a € 500 e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, a € 16,12 per ogni giorno di fruizione). Qui maggiori dettagli.
Per la effettiva fruizione bisogna comunque attendere il via libera della Commissione europea.
Per quanto riguarda le donne è possibile prima fruire dell’assunzione agevolata per contratto a termine secondo la legge di Bilancio 2021, anche nella misura pari al 100% dei contributi per le assunzioni effettuate a decorrere dal 01/01/21 e poi, se ci sono i requisiti, dell’esonero giovani per la trasformazione a tempo indeterminato.
Il beneficio spetta a condizione che le assunzioni realizzino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti, e che siano riferite a donne in possesso di una delle seguenti caratteristiche:
- avere compiuto 50 anni di età ed essere disoccupate da oltre 12 mesi;
- essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
- essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- essere prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e svolgere una professione o appartenere a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
Lo sgravio spetta anche per le assunzioni a tempo determinato e in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi, e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati, fino a 18 mesi dalla data di trasformazione del rapporto.
Si rimane comunque in attesa del via libera Ue.
Protocollo anti Covid
Il 6 aprile 2021 è stato siglato il protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro. In particolare vengono definiti i seguenti punti:
- privilegiare il lavoro agile o da remoto;
- obbligo di utilizzo in tutti gli spazi comuni di mascherina almeno chirurgica, oppure di grado di protezione superiore FFP2 o FFP3;
- “contatti stretti” e “contatti a basso rischio”;
- raccomandazione di considerare la distanza minima di sicurezza di 1 metro, ma preferire sempre una distanza di sicurezza di 2 metri;
- riammissione a lavoro di dipendenti risultati positivi al Covid-19 è sempre subordinata al ricevimento della negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal SSN, anche dopo 21 giorni;
- le trasferte sono possibili previa valutazione dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Impatriati: requisiti per i benefici fiscali
Per i soggetti tornati in Italia entro il 29/04/2019, la legge 178 ha previsto la possibilità di usufruire per altri cinque anni della tassazione al 50% sul lavoro dipendente e autonomo pagando un importo pari al 10% dei redditi già oggetto dell’agevolazione nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in quel dato momento hanno almeno un figlio minorenne, o siano diventati proprietari di un’unità immobiliare residenziale sul territorio nazionale dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti, oppure ne divengano proprietari entro 18 mesi. L’importo è ridotto al 5% del reddito in presenza di almeno tre figli minorenni al momento dell’opzione e di acquisto di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’estensione del regime per i lavoratori impatriati, ma per la fruizione del beneficio fiscale i requisiti soggettivi fanno riferimento a persone fisiche iscritte all’Aire o cittadini di Stati Ue.
Il Gruppo Controesodo si fa portavoce della preoccupazione per una lettura in senso restrittivo della norma, sostenendo che “ci si aspetta che non siano introdotte restrizioni arbitrarie basate sull’anno di rientro in Italia, perché ciò sarebbe contrario alla ratio di favorire il radicamento di capitale umano, […]. Parimenti, si auspica che si possa adottare un’interpretazione che consenta anche ai non iscritti Aire di accedere alle misure per il radicamento.”.
