Newsletter 31.03.21
31 Marzo 2021Newsletter 14.04.21
14 Aprile 2021Mansioni promiscue e categoria di appartenenza
La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con ordinanza n. 2969 del 08/02/21, ha stabilito che per individuare la categoria di appartenenza del lavoratore nel caso di mansioni promiscue – se la contrattazione collettiva non prevede una regola specifica – la prevalenza va determinata tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica.
Interdizione al lavoro post partum
In merito ai provvedimenti di interdizione al lavoro post partum, l’INL ha chiarito che quando non è possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni – stante il divieto di adibirla al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B, D.Lgs. 151/2001 – ai fini dell’adozione dei provvedimenti di tutela è sufficiente la mera constatazione dell’adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dalla valutazione del rischio inerente all’interno del DVR.
Il provvedimento di interdizione adottato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) dovrà indicare la data del parto e far decorrere i 7 mesi di interdizione post partum aggiungendo poi gli eventuali giorni non goduti (avendo cura di richiamare la circolare Inps n. 69/2016). Per richiedere all’Inps l’indennità sostitutiva, la lavoratrice deve inoltrare apposita istanza all’Istituto.
Obbligo vaccinale
Con il D.L. n. 44 del 01/04/21 si interviene sulla responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti-covid (articolo 3) e sull’obbligo vaccinale degli esercenti professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario (articolo 4).
Viene esclusa la responsabilità del medico per eventuali reati di omicidio o lesioni colpose causati dalla somministrazione del vaccino, ove l’uso di quest’ultimo risulti conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute.
Inoltre, con il fine di prevenire il contagio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali, viene imposto l’obbligo della vaccinazione per poter esercitare la professione sanitaria o svolgere prestazioni lavorative, salvo che i soggetti obbligati attestino condizioni cliniche tali da esporli a pericolo per la salute. In caso di inosservanza è prevista la sospensione dal diritto di svolgere mansioni che implicano contatti interpersonali o il rischio di contagio. Il datore di lavoro è tenuto a adibire il soggetto ad altre mansioni, anche inferiori, con trattamento corrispondente e, ove ciò non sia possibile, non riconoscere alcuna retribuzione, compenso o emolumento sino all’adempimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31/12/21.
Ipotesi decontribuzione contratti a termine
Un’ipotesi al vaglio del governo potrebbe interessare la riduzione dei costi che gravano sui contratti a termine, oltre a stabilizzare o potenziare gli incentivi su contratti a tempo indeterminato e apprendistato. I contratti a termine, spesso penalizzati, rappresenterebbero il canale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e coinvolgerebbero anche le donne in settori come il terziario.
A dicembre 2020 l’Istat ha conteggiato che rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stato un calo di 145mila occupati under25 e 181mila tra i 24 e i 35 anni.
Il D.L. Sostegni ha stabilito che fino alla fine dell’anno tutte le imprese potranno prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza ricorrere alle causali e ci sarebbero ulteriori interventi al vaglio per decontribuire e, dunque, incentivare le assunzioni a tempo determinato, che spesso si traducono in stabilizzazione.
Intanto la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che le assunzioni di giovani con meno di 36 anni beneficiano della totale decontribuzione fino ad un massimo di 6.000€ annui per un massimo di 36 mesi (48 mesi se la sede produttiva è localizzata in una regioni meridionale), anche nell’ottica del potenziamento delle misure a favore dei giovani contenute nel PNNR da presentare all’Unione Europea.
