Newsletter 14.04.21
14 Aprile 2021Newsletter 28.04.21
28 Aprile 2021Contenimento Covid-19: in azienda nessuna deroga per i vaccinati
Le misure introdotte dal Protocollo di aggiornamento per le misure di contrasto al Covid-19 negli ambienti di lavoro non ammettono deroghe per i lavoratori già vaccinati. Secondo il Rapporto n. 19 del Gruppo di lavoro dell’Istituto superiore di sanità (Iss), i vaccini anti-Covid 19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica, ma non eliminano del tutto il rischio, quindi viene mantenuta la raccomandazione che tutti i lavoratori continuino a utilizzare Dpi, a igienizzarsi le mani, a rispettare il distanziamento fisico e tutte le precauzioni del caso.
Bonus baby-sitting
Con circolare 58/2021, l’Inps ha fornito le istruzioni operative riguardanti la fruizione del bonus baby-sitting introdotto dal D.L. 30/2021. Le indicazioni precisano che il baby sitter non può essere un parente o affine fino al terzo grado, mentre è possibile che tra genitore e baby sitter ci sia stato un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa conclusa da meno di sei mesi. Per quanto riguarda i pensionati che intendono svolgere il compito di baby sitter, va tenuto in considerazione che il relativo compenso può non essere cumulabile con la pensione, con la relativa sospensione della stessa (ad esempio Quota 100 o lavoratori precoci) o riduzione dell’importo (invalidità).
Il contributo ha un valore massimo di € 100 settimanali per nucleo familiare e può essere chiesto da:
- iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps (se iscritti anche ad altra gestione autonoma Inps o Cassa professionale la domanda viene riconosciuta da quest’ultime);
- lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle Casse dei professionisti;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
- dipendenti del settore sanitario, pubblico o privato accreditato.
Il bonus può essere utilizzato da un genitore solo nei giorni in cui l’altro non lavora in modalità agile o non è in cassa integrazione per l’intera giornata o non fruisce di un congedo con o senza indennizzo come previsto dai commi 2 e 5 dell’articolo 2 del D.L. 30/2021. Non può essere chiesto se l’altro genitore non lavora, c’è invece compatibilità con il congedo di maternità, quello parentale e le ferie.
Le prestazioni vanno pagate tramite il libretto famiglia e il genitore ha tempo fino al 30/09/21 per comunicarle sulla piattaforma Inps delle prestazioni occasionali.
Assegno unico per i figli
La Legge 1° aprile 2021, n.46, contiene la “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”. Il Governo ha 12 mesi di tempo dall’entrata in vigore della legge stessa (entro il 20 aprile 2022), per attuare uno o più decreti legislativi, con l’obiettivo di superare l’attuale sistema delle misure a sostegno delle famiglie con figli a carico – costituito da assegni al nucleo familiare, detrazione per figli a carico e misure legate alla natalità – per sostituirlo con un nuovo assegno unico, connesso alla nascita di ciascun figlio e spettante fino al compimento del 21° anno di età dello stesso.
Non vengono comunque meno le prestazioni assistenziali in vigore:
- per il coniuge a carico, di cui all’art. 12, c. 1, lett. a) e b) del TUIR;
- per gli altri familiari a carico, di cui all’art. 12, c. 1, lett. d) del TUIR.
Circa la compatibilità dell’assegno unico, la norma precisa che:
- è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019;
- non è considerato ai fini della richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità;
- non è influenzato da eventuali borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
- è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali.
Per accedere all’assegno unico e universale, il richiedente deve rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
L’importo dell’assegno unico sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare attraverso la verifica dell’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito del nucleo familiare stesso. L’erogazione dell’assegno per i figli maggiorenni è subordinato al possesso da parte del figlio maggiorenne medesimo di almeno uno tra i seguenti requisiti:
- frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata;
- registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro;
- svolgimento del servizio civile universale.
L’assegno può essere erogato direttamente al figlio maggiorenne a carico, entro i 21 anni, su sua richiesta. L’importo viene maggiorato in caso di figli successivi al secondo o qualora la madre abbia un’età inferiore a 21 anni, e in misura tra il 30% e il 50% in presenza di figli affetti da disabilità.
Al momento non è precisato se l’assegno sarà corrisposto dall’INPS o anticipato dal datore di lavoro, né la data di avvio del progetto, che potrebbe aggirarsi intorno ad inizio luglio 2021. Mancano ancora i decreti attuativi, non appena avremo indicazioni precise sarà nostra cura informarvi.
