Newsletter 24.03.21
24 Marzo 2021Newsletter 31.03.21
31 Marzo 2021Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, c.d. Decreto Sostegni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è in vigore dal 23 marzo 2021. Di seguito affronteremo alcune delle novità introdotte.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO ACAUSALI
Viene consentita la deroga all’obbligo dell’indicazione delle causali giustificative – di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria) – fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, viene estesa l’applicabilità, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, anche ai datori che ne abbiano già beneficiato in forza delle norme previgenti, fermo restando il limite di 24 mesi di durata massima complessiva dei rapporti a termine.
DIVIETO DI LICENZIAMENTI
Il Decreto prevede la proroga della sospensione delle procedure di licenziamento, di cui alla Legge n. 223/1991 e all’articolo 3 della Legge n. 604/1966, fino al 30 giugno 2021.
Dal 1 luglio al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento sarà applicato ai soli datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al”emergenza epidemiologica da Covid-19 e che facciano domanda e fruiscano degli strumenti di integrazione salariale previsti dai commi 2 e 8 dell’art. 8 del Decreto (esclusa la cassa integrazione ordinaria di cui al comma 1 dell’art. 8).
Il divieto non si applica nelle ipotesi di:
- cessazione del contratto di appalto con riassunzione da parte del nuovo appaltatore subentrante;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- fallimento.
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA
Il Decreto Sostegni fissa al 30 aprile 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, attualmente sospesi dall’articolo 68, comma 1 del DL n. 18/2020, fino al 28 febbraio 2021.
Sono, dunque, sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonchè dagli avvisi di accertamento e di addebito. I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021.
SOSPENSIONE OBBLIGHI DI ACCANTONAMENTO DERIVANTI DAI PIGNORAMENTI
Viene spostata al 30 aprile 2021 anche la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento:
- derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati,
- aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di
- stipendio/salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
- a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
PROROGA PRESTAZIONE CU E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA MOD. 730
All’art. 5, comma 20, il D.L. Sostegni dispone la proroga al 31 marzo 2021 del termine di trasmissione e consegna della Certificazione Unica 2021. Inoltre, viene posticipato al 10 maggio 2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione la dichiarazione precompilata (Mod. 730/2021).
INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, SPETTACOLO
Il Decreto 41/2021 prevede l’erogazione una tantum di un’indennità pari a 2.400€ a favore dei soggetti di cui all’articolo 15 e 15-bis del D.L. n.137/2020.
Le indennità previste:
- non sono cumulabili tra loro;
- sono cumulabili con l’assegno di invalidità ex lege n. 222/1984;
- non sono cumulabili con le le quote di Reddito di emergenza;
- non concorrono alla formazione del reddito e saranno erogate dall’INPS, previa domanda da presentare entro il 30 aprile 2021, nel limite di spesa complessivo stanziato per l’anno 2021.
Per beneficiare dell’indennità i lavoratori devono:
- aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo,
- non essere titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, al 23 marzo 2021;
Per i lavoratori dipendenti a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termalideve essere soddisfatto anche il seguente criterio: essere stati titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate.
Per i lavoratori dello spettacolo devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
- essere iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- avere almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 €, non titolari di pensione nè di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
- con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui derivi un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 €.
INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI
L’articolo 10, comma 10 del Decreto Sostegni riconosce un’indennità a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:
- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI);
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le società e associazioni sportive dilettantistiche;
che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e del rispetto dei requisiti, devono essere presentate alla società Sport e Salute S.p.a. entro il 30 aprile 2021.
NASPI
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del Decreto Sostegni, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità NASpI è concessa a prescindere dal requisito richiesto per la concessione del trattamento dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FILIERE AGRICOLE, PESCA, ACQUACOLTURA E AIUTI DI STATO
L’articolo 19, comma 1 del Decreto Sostegni prevede che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali spetti anche per il periodo retributivo di gennaio 2021.Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cuiall’articolo 16 del DL n. 137/2020 sono:
- filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
- aziende produttrici di vino e birra;
- imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Inoltre, il Decreto dispone all’art. 28, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, l’innalzamento della soglia per la fruizione degli Aiuti di Stato, che non possono superare l’importo di 270.000 € per ciascuna impresa operante nel settore della pesca edell’acquacoltura o 225.000 € per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
Sono prorogate le tutele a favore dei lavoratori fragili. Ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), è riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 30 giugno 2021, anche adibendo i soggetti a diversa mansione (medesima categoria o area di inquadramento), o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. In caso di impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio continua ad essere equiparato al ricovero ospedaliero, con diritto al relativo trattamento economico, fino al 30 giugno 2021. I giorni di assenza non saranno computabili ai fini del periodo di comporto.
CIGO, CISOA, ASSEGNO ORDINARIO E CIGD
Il Decreto concede ulteriori trattamenti di CIGO a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021 (possono accedervi anche imprese che hanno in corso un trattamento di CIGS e devono sospendere il relativo programma a causa dell’interruzione dell’attività produttiva causa Covid-19).
Ulteriori trattamenti di CISOA, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della Legge n. 457/1972, per una durata massima pari a 120 giornate da fruire nel periodo ricompreso tra il 1 aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Sono previste 28 settimane di trattamenti salariali per le aziende che rientrano nel campo di applicazione dell’assegno ordinario (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) e della cassa integrazione in deroga (CIGD), da collocarsi nel periodo compreso tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021. Spetta anche ai datori di lavoro iscritti al FIS che hanno in corso un assegno di solidarietà, che possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario sospendendo e sostituendo l’assegno di solidarietà già in corso.
I trattamenti possono essere richiesti per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021 e per tali ulteriori settimane non trova applicazione il contributo addizionale. In caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS è necessario comunicare all’Ente i dati necessari attraverso il nuovo canale UniEmens-Cig.
