Decreto sostegni
30 Marzo 2021Newsletter 07.04.21
7 Aprile 2021Tassazione degli sconti ai dipendenti
Con risposta n. 221 del 29/03/21 l’Agenzia delle Entrate definisce la non tassabilità degli sconti ai dipendenti quando sono in linea con le pratiche commerciali dell’azienda stessa. L’interpello riguardava una società del settore abbigliamento che intendeva attribuire ai propri dipendenti una card che dava diritto ad uno sconto del 25% rispetto al prezzo di vendita dei propri prodotti, precisando che il prezzo scontato risulta comunque maggiore del costo sostenuto, superiore rispetto a quello praticato nei confronti dei soggetti legati alla società da accordi di franchising o di somministrazione e in linea con iniziative promozionali proposte ai clienti in alcuni periodi.
L’Agenzia richiama la risoluzione n. 26/E/2010, con riferimento agli sconti d’uso, in cui era stato precisato “che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro”. Ritenendo, dunque, il prezzo scontato pagato dai lavoratori pari al valore normale e considerando le circostanze e i limiti entro i quali gli sconti sono riconosciuti ai dipendenti, la risposta propende per la non imponibilità degli stessi.
Congedi parentali
L’INPS, con Messaggio n. 1276/2021, fornisce le prime informazioni riguardo ai congedi parentali introdotti dal D. L. 13 marzo 2021, n. 30, preannunciando una prossima circolare con le indicazioni operative.
Il nuovo congedo parentale spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro, con figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
- chiusura del centro assistenziale diurno (per figli con disabilità)
- dell’infezione da Covid-19 del figlio
- della quarantena del figlio disposta dalla ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto
ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 e il 30 giugno 2021.
Per poter usufruire del congedo parentale, il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente e non poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro, previa presentazione di domanda al datore di lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza contribuzione figurativa.
In caso di figli senza disabilità grave, per poter accedere alla misura:
- il figlio deve essere minore di anni 14;
- il genitore e il figlio devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo;
- il figlio deve trovarsi in una delle condizioni sopra descritte.
In caso di figli con disabilità grave, per poter accedere alla misura:
- il figlio deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992, e risultare iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- il figlio deve trovarsi in una delle condizioni sopra descritte.
Per quanto riguarda il trattamento economico spettante al lavoratore per il periodo di congedo parentale, il DL n. 30/2021 prevede espressamente il riconoscimento “in luogo della retribuzione (…)” di “un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al DecretoLegislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”
Il datore è sanzionabile se la retribuzione non è tracciabile
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Nota n.473 del 22 marzo 2021, interviene in merito ad una richiesta di parere concernente la possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto all’art. 1, comma 913, della Legge n. 205/2017 nei casi di mancata esibizione, da parte del datore di lavoro, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili. Ll’Ispettorato chiarisce che è sempre sanzionabile il datore di lavoro che non è in grado di comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, anche in presenza di busta paga sottoscritta o di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore.
