Newsletter 17.03.21
17 Marzo 2021Decreto sostegni
30 Marzo 2021Protocolli anti-contagio, test e vaccini: la mappa per il datore di lavoro
Come deve comportarsi il datore di lavoro per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19 in azienda? E quali sono gli obblighi cui ottemperare? Qui potete trovare l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che fornisce le risposte ai quesiti più frequenti in materia.
Legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Con Sentenza n. 7218 del 15/03/21, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo, determinato dalla chiusura di un punto vendita, che aveva reso necessaria la riduzione del personale, ricordando che: “(…) incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l’impossibilita del repechage, ossia dell’inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore.”.
Contratti plurimi e periodo di riposo
Il Tribunale di Bucarest (causa C-585/19) ha sottoposto alla Corte di giustizia europea la questione dell’applicabilità dei limiti posti dalla Direttiva europea 2003/88/CE in tema di orario di lavoro e riposi (giornalieri e settimanali) a lavoratori che abbiano sottoscritto plurimi contratti con il medesimo datore di lavoro.
Poiché uno stesso periodo non può essere qualificato allo stesso tempo come orario di lavoro e di riposo, la Corte ha concluso che i contratti di lavoro stipulati da un lavoratore con lo stesso datore di lavoro devono essere esaminati congiuntamente e che il periodo di riposo giornaliero si applica a tali contratti considerati nel loro insieme.
Lavoratore muore per un colpo di calore: esclusa colpa del datore
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9824 del 12/03/21, ha statuito che l’infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni infortunistiche non comporta la responsabilità colposa del datore di lavoro, o del soggetto da lui preposto, se non vi è la certezza che questi ultimi fossero a conoscenza di tali prassi o che le avessero colposamente ignorate. Nel caso di specie, l’imprenditore va assolto dall’imputazione di omicidio colposo per la morte del lavoratore che ha ingerito un consistente quantitativo di alcol e ha scelto di non indossare il casco di protezione.
Jobs act e licenziamenti
La Corte di giustizia europea riconosce la compatibilità della riforma dei licenziamenti approvata nel 2015, contenuta nel Jobs Act, con le norme comunitarie. La distinzione tra “vecchi assunti” e “nuovi assunti” presente nelle norme sul contratto a tutele crescenti (Dlgs n. 23/2015) e l’inclusione nella seconda categoria dei rapporti convertiti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 sono compatibili con il diritto comunitario, poichè mirano a incentivare la stabilizzazione dei rapporti a termine.
La Corte di giustizia osserva che la regola contenuta nel Dlgs n. 23/2015, che assimila a una nuova assunzione la conversione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, assoggettando i lavoratori interessati al regime delle “tutele crescenti”, può essere giustificata dal fatto che – in cambio di un regime di tutela meno forte – il lavoratore interessato ottiene una forma di stabilità dell’impiego. Inoltre, esclude che le eventuali differenze di trattamento tra categorie di personale a tempo indeterminato possano violare il principio di non discriminazione, poichè l’obiettivo di incrementare l’occupazione legittima e giustifica l’adozione di regole speciali.
