Decreto Ristori-bis: nuova sospensione versamenti contributivi
13 Novembre 2020Newsletter 25.11.20
25 Novembre 2020Smart working, procedura semplificata fino al 31 gennaio
Il Ministero del Lavoro ha affermato che fino al 31/01/21 la procedura di comunicazione di attivazione dello smart working può essere fatta in modalità semplificata. La procedura da seguire per quanto riguarda il rapporto tra azienda e Ministero consente l’invio dei nominativi dei lavoratori coinvolti tramite un unico file excel. Non è necessario allegare l’accordo individuale di smart working siglato tra azienda e dipendente.
Tuttavia lo smart working prevede anche la gestione dello stesso nel rapporto tra azienda e lavoratore che, secondo le regole ordinarie dettate dalla legge 81/2017, comporta la sottoscrizione dell’accordo individuale e la consegna dell’informativa in materia di salute e sicurezza al dipendente.
A seguito della situazione di emergenza, il datore di lavoro può attivare lo smart working senza necessità di sottoscrivere l’accordo e inviando tramite posta elettronica l’informativa su salute e sicurezza. Solo quando l’iter di conversione in legge del decreto 125/2020 sarà concluso, però, si potrà considerare valida la suddetta deroga oltre l’attuale termine del 31/12/20, approvando anche l’emendamento secondo cui «l’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 marzo 2020, n. 34…è prorogato fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza».
Acquisizioni: la sicurezza sul lavoro entra nella due diligence
L’art. 42, secondo comma del decreto legge n. 18/2020 – convertito in L. n. 27/2020 – ha qualificato come infortunio sul lavoro l’infezione da Covid-19 avvenuto sul luogo di lavoro. L’art. 29-bis della Legge n. 40/2020 ha stabilito che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono ottemperare all’obbligo previsto dall’art. 2087 cod.civ. – l’obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e sicurezza dei propri dipendenti – mediante l’applicazione delle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24/04/20 tra Governo e parti sociali, la cui perdurante validità è stata confermata con il DPCM del 24/10/20.
Solo la predisposizione da parte del datore di lavoro di un protocollo o di una policy per la prevenzione dei contagi che sia coerente con le disposizioni del suddetto protocollo – e la sua corretta implementazione – è in grado di mettere al riparo il datore di lavoro dai rischi di contenzioso con i lavoratori e, eventualmente, con l’INAIL qualora eserciti l’azione di rivalsa.
Con una nota del 15/05/20, l’INAIL chiarisce che la qualificazione da parte della legge del contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro come infortunio sul lavoro determina un automatico indennizzo da parte dell’INAIL in favore del lavoratore “infortunato”, ma non implica automaticamente la responsabilità, civile o penale, del datore di lavoro, ma presuppone l’accertamento di una condotta colposa del datore di lavoro. L’art. 2087 cod.civ. introduce una fattispecie di responsabilità di natura contrattuale in capo al datore di lavoro, quindi è quest’ultimo che, in un eventuale procedimento, deve dimostrare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e cioè di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza al fine di essere ritenuto esente da responsabilità per il contagio occorso al proprio dipendente sul luogo di lavoro. Il rispetto del protocollo del 24/04/20 costituisce allo stesso tempo la modalità con la quale i datori di lavoro adempiono all’obbligo previsto dall’art. 2087 cod.civ. ed il parametro di valutazione della diligenza necessaria affinché il datore di lavoro possa essere considerato adempiente.
Nell’ambito delle operazioni di merger&acquisition gli operatori sono tenuti a prestare particolare attenzione ai profili di sicurezza sul lavoro nell’ambito delle due diligence che, di prassi, vengono svolte sulla società target dai potenziali acquirenti: il perimetro di analisi della ordinaria due diligence in materia di sicurezza sul lavoro dovrà essere ampliato e prevedere un’approfondita valutazione dell’esistenza dei protocolli interni e della loro concreta implementazione. Anche le dichiarazioni e garanzie del venditore da inserire nel contratto di acquisizione dovranno adeguatamente riflettere e proteggere l’acquirente sotto tale profilo.
Il bonus adeguamento ambienti di lavoro non vale per locali extra e verande
L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 12 novembre 2020, numero 545, ha chiarito che il bonus adeguamenti ambienti di lavoro si applica esclusivamente agli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie, stabiliti da disposizioni normative o dalle linee guida delle amministrazioni.
L’articolo 120 del Dl 34/2020 ha introdotto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19, destinato agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del decreto medesimo.
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi:
1. Gli interventi, necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus tra cui rientrano
- quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.
- gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
2. Gli investimenti, connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi
- quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
In relazione agli interventi agevolabili, l’Agenzia delle Entrate, con circolare 20/2020, ha precisato che:
- deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19;
- devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Il bonus è escluso, perciò, per l’esercente che vuole fare diversi lavori, fra cui adeguare un porticato esterno rendendolo utilizzabile anche d’inverno, realizzare un vano seminterrato da destinare a deposito, fare un percorso interno protetto per il trasporto dei materiali dal piano interrato al locale, creare un’ulteriore zona esterna per la stagione estiva.
Covid-19: tutele a favore dei lavoratori fragili
L’Inps, con messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, ha comunicato che il nuovo comma 2 dell’articolo 26, D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. 104/2020, ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine previsto per la tutela dei lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità: pertanto, per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal Legislatore.
Con il nuovo comma 2-bis, il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
