Newsletter 11.11.20
11 Novembre 2020Newsletter 18.11.20
18 Novembre 2020Con la circolare n. 128/2020 l’Inps ha diffuso le prime brevi indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati prevista dai Decreti Ristori e Ristori-bis (art. 13, D.L. 137/2020 e art. 11, D.L. 149/2020). Le istruzioni operative verranno fornite con apposito messaggio.
Il decreto Ristori-bis, all’art. 11, ha chiarito che la sospensione è riferita ai soli versamenti dei contributi INPS in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente a Irpef, addizionali, premi Inail e fondi assistenza (EST, METASALUTE,…), e ha previsto l’applicazione della medesima misura anche a favore dei datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, svolgenti, come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020.
I benefici sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della nuova sospensione verranno comunicati all’Inps dall’Agenzia delle entrate, al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.
DESTINATARI
Datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto Ristori-bis.
Datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle c.d. zone arancione e rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 al decreto Ristori-bis. I territori interessati sono, dunque, i seguenti: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, senza poter prendere in considerazione ulteriori variazioni della collocazione nelle diverse aree che dovessero intervenire.
OGGETTO
Contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, esclusi i premi Inail e la terza rata della rateizzazione dei versamenti sospesi ai sensi dei D.L. 9/2020, 18/2020, 23/2020 e 34/2020 (sono escluse dalla sospensione, e vanno dunque versate, le rate dei debiti sospesi per gli F24 di marzo-aprile-maggio 2020). La sospensione contributiva si applica anche alle quote di Tfr da versare al Fondo di tesoreria.
MODALITÀ
I versamenti dei contributi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non sono rimborsabili i contributi previdenziali già versati.
