Newsletter 30.09.20
30 Settembre 2020Newsletter 14.10.20
14 Ottobre 2020D.L. 104/2020 e Cassa Covid: ok per gli assunti al 13 luglio
Con la circolare 115/2020 l’INPS chiarisce che i possibili fruitori della Cassa Covid prevista dal D.L. 104/2020, sono i dipendenti in forza alla data del 13/07/2020.
Come noto, l’intervento copre il periodo dal 13/07/2020 al 31/12/2020, per un totale massimo di 18 settimane, di cui 9 senza costi aggiuntivi e 9 con contributo di solidarietà se dovuto (riferimento al calo di fatturato).
Si ribadisce il concetto di settimana autorizzata: non si parla più di giorni effettivi di cassa fruiti, ma di settimane richieste ed autorizzate. Questo significa che chiedere l’autorizzazione per l’utilizzo della cassa per una sola ora in un’intera settimana per un solo dipendente, significa aver “bruciato” una settimana piena, allo stesso modo di una ditta che lascia a casa per l’intera settimana tutti i dipendenti a 0 ore.
Grava sul datore di lavoro l’onere di adempiere agli obblighi informativi e formativi in materia di sicurezza
ll datore di lavoro che non abbia adempiuto agli obblighi di formazione ed informazione dei propri dipendenti e delegati, risponde di colpa specifica dell’infortunio, anche se dipeso da negligenza del lavoratore nell’esecuzione della propria attività, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi.Così ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 27242/2020, a conferma di un consolidato indirizzo giurisprudenziale.
La Cassazione, infatti, afferma che in tema di prevenzione ed infortuni sul lavoro, è il datore di lavoro a dover predisporre le misure di sicurezza necessarie, ma anche a dover adottare sistemi di controllo affinché le misure stesse siano rispettate dai lavoratori.
L’orario di lavoro può essere rimodulato a vantaggio della formazione
Le imprese (qualunque dimensione e settore) hanno la facoltà di rimodulare l’orario di lavoro, con effetto temporaneo, dimostrando di avere esigenze organizzative e produttive mutate, al solo fine di destinare parte dell’orario di lavoro riformulato ad attività di formazione e riqualificazione dei propri dipendenti.
È necessario un accordo collettivo da sottoscrivere entro il 31/12/2020 dove prevedere i progetti formativi, i lavoratori coinvolti, il numero di ore destinate alla formazione.
Potrà essere l’azienda stessa ad erogare la formazione, pur nel rispetto di requisiti tecnici, fisici e professionali.
Numero massimo di ore formative per dipendente: 250.
Le ore di formazione saranno a carico dello Stato che ha istituito, tramite Anpal, il “Fondo nuove competenze”. Una volta stipulato l’accordo, lo stesso va inviato ad Anpal che, anche secondo ordine cronologico di presentazione, stanzierà le somme che verranno poi erogate dall’INPS.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, Its.
