Statuto dei Lavoratori: le discriminazioni sul posto di lavoro
25 Settembre 2020Newsletter 07.10.20
7 Ottobre 2020Distacco di personale ammesso anche come piano anti crisi
Con l’ordinanza n.18959/2020, la Cassazione ha affermato che l’interesse del distacco può essere anche di natura solidaristica, non solo economica o patrimoniale. Pertanto, lo strumento del distacco è ammesso se l’interesse della distaccante si concentra in un incremento della polivalenza professionale del lavoratore, con in atto una temporanea crisi aziendale, che comporta un miglioramento delle capacità lavorative del lavoratore distaccato.
Già il Ministero del Lavoro con Circolare 28/2005 precisava che l’interesse del distaccante doveva essere di natura produttiva, non meramente economica, purché tale interesse sia oggettivamente specifico, rilevante, concreto e persistente.
Nuova modalità per comunicare il cambio indirizzo all’INPS durante la malattia
L’INPS ha pubblicato la circolare 106/2020 con la quale informa di aver istituito un nuovo canale di comunicazione per il cambio di residenza durante la malattia. Se finora era sufficiente comunicare il dato utilizzando la e-mail della casella medico-legale della struttura INPS territorialmente competente (o tramite contact center), oggi si dovrà fare uso del nuovo servizio “Sportello al cittadino per le VMC”, accessibile dal lavoratore previa autenticazione nell’apposita sezione Servizi Online del sito INPS.
Il buono pasto è elemento retributivo?
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 16135/2020 ha stabilito che il valore dei cosiddetti buoni pasto non è elemento della retribuzione, salvo diversa previsione del CCNL o di disposizioni normative vincolanti (accordi collettivi e/o individuali sottoscritti, ad esempio). Pertanto, è facoltà del datore di lavoro revocarne l’erogazione in ogni momento.
L’INL afferma che anche qualora il contratto da prorogare abbia già toccato il limite delle 4 proroghe massimo consentito dal D.Lgs. 81/2015, la deroga opera anche sul superamento del suddetto limite e di apporre una causale ma pur sempre nel limite dei 24 mesi complessivi.
Chiarimenti dell’Ispettorato in merito alle dimissioni del padre con figlio di età fino a 3 anni
L’INL, con nota n. 749 del 25 settembre 2020, in merito alla convalida delle dimissioni del lavoratore padre entro i 3 anni di età del figlio, ha chiarito che – in conformità con il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11676/2012 – appare necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’articolo 28, D.Lgs. 151/2001, o del congedo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), L. 92/2012, la cui durata è stata peraltro estesa da successivi provvedimenti (si pensi alla comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare).
L’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità, avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore, secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.
