Newsletter 07.10.20
7 Ottobre 2020Newsletter 21.10.20
21 Ottobre 2020Il nuovo DPCM: regolamentazione in periodo di COVID-19
È stato pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, che prevede ulteriori misure di contenimento del virus COVID-19 sul territorio nazionale.
In particolare, il Decreto prescrive per le attività professionali, laddove possibile, di ricorrere allo smart working e di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti. Raccomanda, inoltre, la sanificazione dei luoghi di lavoro, eventualmente facendo ricorso agli ammortizzatori sociali.
Tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 12), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 (allegato 13) e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14).
Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 7 agosto 2020, come prorogato dal D.P.C.M. 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Spicca la chiusura dei locali (pub, bar, ristoranti) alle 24.00, ma già dalle 21.00 è vietato il servizio al banco o nelle aree esterne al locale in piedi.
Restano aperti fiere e congressi.
La scuola, pur con tutte le precauzioni in atto, resta aperta.
Piano nazionale impresa 4.0
Il “Piano Nazionale Impresa 4.0” ha lo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese per la formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale, cioè le cosiddette “tecnologie abilitanti”.
Il bonus, introdotto dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge di Bilancio 2018, n. 205 del 2017, consiste in un credito d’imposta calcolato sulle spese sostenute per la formazione del personale dipendente, finalizzata all’acquisizione di competenze riguardanti il settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Possono accedere al citato credito d’imposta:
- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata (comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione di prodotti agricoli), dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali;
- gli enti non commerciali che esercitano attività commerciale, riguardo al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.
Le imprese richiedenti devono avere DURC regolare.
Fra gli ambiti tecnologici cui si applicano le agevolazioni, sono ricompresi:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività formative dovranno essere svolte nei seguenti ambiti:
- vendita e marketing. Per attività formative relative ad acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerca di mercato;
- informatica. Per analisi di sistemi informatici, elaborazione elettronica dei dati, formazione degli amministratori di rete, linguaggi di programmazione, progettazione di sistemi informatici, programmazione informatica, sistemi operativi;
- tecniche e tecnologie di produzione. Fra le 88 voci previste sono comprese le attività di robotica, sistemi di comunicazione, tecnologie delle telecomunicazioni, ingegneria meccanica, climatizzazione, elettronica delle comunicazioni, ingegneria del controllo.
Sono ammessi a partecipare alle attività formative i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo determinato e gli apprendisti.
Il costo ammesso a rimborso è: Retribuzione lorda + ratei di TFR + ratei di mensilità aggiuntive + ratei di ferie e permessi + eventuali indennità di trasferta.
Il comma 211 della legge di Bilancio 2020 ha rimodulato il limite massimo annuale del credito da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che: – 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 300.000,00 euro per le piccole imprese; – 40% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000,00 euro per le medie imprese; – 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 250.000,00 euro per le grandi imprese. Per tutte le imprese, nel rispetto dei limiti massimi annuali, la misura del bonus è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati.
Il rimborso opera a titolo di credito d’imposta utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.
Va da sé che le imprese beneficiarie del credito saranno tenute a conservare:
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte;
- documentazione contabile/amministrativa a dimostrazione della corretta applicazione del beneficio;
- registri con i nominativi dello svolgimento delle attività formative sottoscritti e numero ore formazione svolta.
Indicazioni INPS per lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia per COVID
L’Inps, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, ha offerto indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, in attuazione dall’articolo 26, D.L. 18/2020.
L’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
È, invece, evidente che, in caso di malattia conclamata, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Il messaggio chiarisce inoltre che, in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di Autorità amministrative, che, di fatto, impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.
Infine, viene precisato che nel caso di lavoratore destinatario di un trattamento di Cigo, Cigs, Cigd o di assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà, che determina di per sé la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia.
