Emergenza COVID-19: aggiornamenti INPS e Decreto 25.03.20
27 Marzo 2020Newsletter 15.04.20
15 Aprile 2020Niente Cig per i lavoratori distaccati
In base al decreto 19, comma 8, del Dl cura Italia, nel caso di aziende che accedono alla Cig e utilizzano personale distaccato da altre imprese, le disposizioni sembrano consentire l’accesso a tale ammortizzatore solo a quei lavoratori che risultino formalmente assunti dall’impresa richiedente (alla data del 23 febbraio 2020).
Tale lettura è conforme ai chiarimenti forniti dall’Inps con il messaggio 3777/2019, secondo cui “l’integrazione salariale viene concessa in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l’unità produttiva per la quale viene chiesta l’integrazione stessa. Pertanto se il lavoratore distaccato presta la propria attività lavorativa non più presso l’unità produttiva per la quale l’azienda distaccante ha presentato l’istanza di Cigo ma presso altra azienda (distaccataria), risulta evidente che il lavoratore stesso, per tutta la durata del distacco, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell’integrazione salariale.”.
I principi enunciati dall’Inps con il messaggio 3777, qualora applicabili alle ipotesi riguardanti aziende italiane che hanno nel proprio organico dipendenti distaccati da aziende estere, dovrebbero precludere a tali lavoratori l’accesso alla Cig, mentre potrebbero accedervi i dipendenti distaccati all’estero da imprese italiane (qualora la sospensione delle attività dovesse riguardare anche la società distaccataria).
Congedo parentale utilizzabile fino al 13 aprile
Il congedo parentale straordinario introdotto dal d.l. Cura Italia per aiutare le famiglie durante la chiusura delle scuole può essere utilizzato fino al 13 aprile, non più solo fino al 3 aprile.
L’Inps ha aggiornato quanto già comunicato a fronte della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole decisa con il Dpcm del 1 aprile.
Restano valide le indicazioni e le regole fornite con la circolare 45/2020 dell’Inps in merito alle diverse tipologie di lavoratori, età dei figli e loro condizione. Al momento non ci sono aggiornamenti sul periodo di utilizzo del bonus baby sitter.
L’Inail tratta le malattie infettive come infortunio
Il contagio da Coronavirus concretizza un infortunio sul lavoro e non una malattia professionale. Le precisazioni sono fornite dall’Inail con circolare 13/2020, la quale si riporta direttamente all’articolo 42, comma 2, del decreto legge 18/2020, il quale stabilisce che “nei casi accertati di infezione, in occasione di lavoro, l’Inail assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
L’Inail evidenzia che l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi malattie infettive e parassitarie è quello di tutelare tali affezioni morbose inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi la causa virulenta è stata equiparata a quella violenta.
Nell’attuale situazione pandemica rientrano dunque nella particolare tutela assicurativa gli operatori sanitari esposti ad elevato rischio di contagio, nei confronti dei quali vige la presunzione semplice di origine professionale, considerata la elevatissima probabilità che vengano a contatto con il coronavirus. Per eguale motivo possono rientrare anche altre attività lavorative quali, ad esempio, gli operatori allo sportello, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario di supporto, di pulizie, con mansioni tecniche operante all’interno di ospedali, operatori per il trasporto degli infermi, ecc.
Per contagio “in occasione di lavoro” non è necessario che l’infortunio sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore, è sufficiente, invece, che l’evento si sia verificato durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie rispetto a quelle collegate alla mansione.
Verificandosi la malattia-infortunio, il medico certificatore dovrà predisporre e trasmettere in via telematica la prescritta certificazione medica all’Inail (articolo 53 del testo unico). La tutela assicurativa decorrerà dal giorno di astensione dal lavoro.
Cigo, Fis e Cigd estesi agli ultimi assunti
La bozza del Decreto Liquidità interviene modificando gli articoli 17 e 22 del decreto legge 18/2020 e prevede che Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga siano estesi agli assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo.
Per le integrazioni salariali arriva il modello semplificato
Con il messaggio n. 1508/20, l’Inps illustra le semplificazioni alla compilazione e trasmissione del modello “SR41”, utile al pagamento diretto delle integrazioni salariali (ordinarie, straordinarie, Fis, Fondi di solidarietà e deroga).
L’Inps comunica, inoltre, la prossima dismissione del modello cartaceo per la gestione dei pagamenti dei trattamenti di integrazione salariale e annuncia il passaggio a una fase in cui l’acquisizione di tutti i dati utili al pagamento diretto avverrà tramite i flussi UniEmens.
In conseguenza delle semplificazioni introdotte, i lavoratori non dovranno più sottoscrivere il modello; le informazioni utili riguardo alla prestazione interessata potranno comunque essere sempre richieste al proprio datore. Parallelamente i lavoratori non dovranno più autocertificare talune condizioni soggettive – quali, ad esempio, l’assenza di prestazione di attività lavorativa per i periodi oggetto di cassa e la mancata percezione dell’indennità di mancato preavviso – che saranno controllate automaticamente dall’Inps.
