Newsletter 08.04.20
8 Aprile 2020Newsletter 22.04.20
22 Aprile 2020Colf, allo studio un indennizzo fino a 600 euro in base all’orario
In vista del D.L. Aprile, allo studio del Ministero del Lavoro – si tratta di un’anticipazione, non c’è ancora nulla di confermato – c’è l’introduzione di una tutela per colf e badanti regolari che hanno avuto il rapporto di lavoro sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. Una misura simile alla cassa in deroga ma semplificata per le famiglie, che prevederebbe un indennizzo con un importo compreso tra 200 euro e 600 euro parametrato all’orario contrattuale fissato con uno o più datori di lavoro e alle ore effettivamente svolte.
Al momento, il Decreto Cura Italia prevede che i datori di lavoro possano usufruire della sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali.
F24: Istruzioni operative sulla sospensione dei termini
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 9E/2020 ha rilasciato le istruzioni operative sulla sospensione dei termini di versamento tributari, dei contributi e dei premi assistenziali (ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020).
I beneficiari della sospensione sono stati individuati in modo più adeguato.
Per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo di imposta 2019 non superiori a 50 milioni di euro, la sospensione è sottoposta a una condizione relativa al fatturato: i soggetti agevolati devono avere avuto una contrazione di almeno un terzo del fatturato nel raffronto marzo 2020 su marzo 2019 per i versamenti relativi alla scadenza del 16 aprile. Il confronto avviene, invece, tra aprile 2020 e aprile 2019 per la sospensione della scadenza del 16 maggio.
Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione è condizionata a una contrazione del fatturato almeno del 50%.
L’agevolazione coinvolge anche gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa; l’agevolazione compete limitatamente alle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I tributi sospesi coinvolgono le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e l’imposta sul valore aggiunto. La sospensione si applica anche ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
L’Agenzia interviene sul calcolo della diminuzione di fatturato chiarendo che in caso di esonero dall’emissione della fattura o dei corrispettivi, il contribuente potrà assumere i ricavi o i compensi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. In caso, invece, di certificazione mista delle operazioni (con fatture e con corrispettivi), il riscontro della percentuale di riduzione si compie sulla somma dei due elementi.
Inoltre, l’Agenzia conferma i chiarimenti forniti relativamente agli adempimenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, disciplinati dall’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/97:
1) sono sospesi i controlli previsti a carico del committente in materia di ritenute e compensazioni;
2) il committente non deve, quindi, sospendere il pagamento all’appaltatore;
3) i controlli a carico del committente riprenderanno, pertanto, dal momento del versamento o dall’omesso versamento delle ritenute alla scadenza prevista dal comma 7 dell’articolo 18 del Decreto.
Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi al vostro Commercialista.
Credito d’imposta per spese di acquisto di Dpi e sanificazione
Il D.L. 23/2020, all’articolo 30, prevede un credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro, disponendo che, al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio da Coronavirus, il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.
