Newsletter 26.02.20
26 Febbraio 2020Newsletter 04.03.20
4 Marzo 2020Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 33 del 28 febbraio 2020, ha approvato il D.L. che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”
Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:
- i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali, “rottamazione-ter”, “saldo e stralcio”;
- il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica fino al 30 aprile;
- il versamento dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese per 12 mesi;
- il pagamento dei diritti camerali.
Misure di sostegno e potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”
- Cigo per le unità produttive operanti nei Comuni della “zona rossa” e per i lavoratori ivi domiciliati;
- possibilità di sospensione della Cigs per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cigo;
- Cigd per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei Comuni della “zona rossa” e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi;
- indennità di € 500 al mese, per un massimo di 3 mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, i professionisti e i lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei suddetti Comuni, parametrata all’effettiva durata della sospensione dell’attività.
Inoltre, si prevede:
- l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. L’intervento potrà essere esteso, con successivo Decreto Mise, alle PMI con sede in aree limitrofe alla “zona rossa”, che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
- la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
- l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
- misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile dei dipendenti delle P.A.;
- il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
- mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
- il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019);
- per il settore turistico (strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator), sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Lavoro agile
Il DPCM del 25 febbraio, che attua le disposizioni del D.L. n. 6/2020, prevede all’art. 2 che il lavoro agile sia “applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato.”.
Sussistendo i presupposti territoriali (l’area a rischio) e di fatto (la natura subordinata del rapporto di lavoro interessato), secondo l’art. 2 del DPCM del 25 febbraio 2020, la modalità di lavoro agile “è applicabile in via provvisoria”, “anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”. Per favorire il normale svolgimento dell’attività lavorativa, il provvedimento consente dunque, in via straordinaria, l’attivazione dello smart working anche in assenza dell’accordo individuale con il dipendente fruitore del lavoro agile, specificando tuttavia che permane l’obbligo della comunicazione obbligatoria e che, nei casi di lavoro agile art. 2 DPCM 25.2.2020, il datore di lavoro depositerà un’autocertificazione che attesti come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio.
