Newsletter 15.01.20
15 Gennaio 2020Newsletter 22.01.20
22 Gennaio 2020Tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio (L. 19 dicembre 2019, n. 157) e dal suo c.d. collegato fiscale, rivestono notevole importanza le modifiche apportate alle ritenute e alle compensazioni in appalti e subappalti per importi complessivi annuali superiori a € 200.000, contenute nel nuovo art. 17-bis nel D.Lgs. n. 241/1997.
Tali modifiche sono state introdotte con il fine di responsabilizzare, negli appalti ai settori che fanno largo uso di manodopera, il committente sulla scelta delle imprese appaltatrici con l’effetto di evitare il mancato pagamento delle ritenute fiscali, l’abuso delle compensazioni nonché l’evasione in materia di IVA.
A tale scopo sono state previste:
- nuove regole di pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori, controlli e responsabilità del committente;
- limiti alla compensazione mediante F24.
La decorrenza della nuova disciplina è fissata dal 1° gennaio 2020. L’entrata in vigore dall’inizio dell’anno in corso significa che tutte le ritenute operate dal 2020 soggiaceranno alle nuove regole, mentre i versamenti effettuati nel 2020 ma relativi alle ritenute operate nel 2019 continueranno ad essere soggetti alla disciplina previgente. Pertanto, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020 (v. in tal senso anche Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019).
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
La legge riguarderà tutti i sostituti d’imposta che presentano le seguenti caratteristiche:
- hanno affidato ad un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000;
- hanno stipulato contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
- svolgimento presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
SOGGETTI ESCLUSI
Il legislatore prevede, con la previsione del comma 5 del nuovo art. 17-bis, l’esclusione delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti – che devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte – fra cui ritenute fiscali, contributi e altre somme di cui all’art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997 (prendendo ad esempio il mese di Febbraio 2020, i requisiti dovranno essere posseduti alla data del 31 Gennaio 2020).
I requisiti, che debbono essere posseduti cumulativamente, sono i seguenti:
- l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli oneri dichiarativi e aver eseguito, nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, ritenute e contributi per importi superiori a € 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti.
Per avvalersi di tale possibilità, gli appaltatori e affidatari debbono comunicare al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza dei requisiti del versamento delle ritenute fiscali. Tale certificazione è espressamente previsto che venga messa a disposizione delle imprese dall’Agenzia delle Entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O AFFIDATARI E SUBAPPALTATRICI
Le modifiche introdotte comportano che l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici debbano effettuare il versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa ai lavoratori direttamente impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente e senza possibilità di compensazione.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019) ha fornito istruzioni sulle modalità di compilazione della delega F24 istituendo il codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel suddetto modello di versamento.
Per fare questo sarà preliminarmente necessario avere contezza dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Se i lavoratori non saranno stati impiegati esclusivamente in un appalto, occorrerà ripartire la prestazione da essi eseguita nei diversi appalti. Tale procedura avrà un impatto rilevante sul piano organizzativo perché moltiplicherà gli adempimenti delle imprese e dei loro consulenti.
Sarà infatti necessario predisporre elenchi distinti per ogni appalto in cui indicare i diversi lavoratori impiegati nonché le ritenute fiscali coerentemente suddivise.
Entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali è infatti previsto che l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente – e per le imprese subappaltatrici anche all’impresa appaltatrice -:
- le deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali operate relative ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati al committente;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati al committente, in cui saranno indicati il dettagli delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.
NUOVI ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Il committente è tenuto invece a verificare attentamente i dati forniti dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice.
La norma prevede infatti che, qualora sia maturato il diritto dell’impresa appaltatrice a ricevere il corrispettivo e questa, o l’impresa subappaltatrice, non abbiano adempiuto l’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento e dei dati relativi ai lavoratori entro il termine di cinque giorni alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, ovvero nelle ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente sarà tenuto a:
- sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
- darne comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Qualora il committente non ottemperi a quanto richiesto dal Legislatore, sarà chiamato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
L’obbligo consiste nel richiedere la trasmissione delle deleghe e sospendere il pagamento del corrispettivo dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.
NOVITÀ SULLE COMPENSAZIONI
Altra misura di contrasto alla somministrazione illecita, sempre prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, è contenuta al comma 8 e riguarda le compensazioni c.d. orizzontali. In particolare, per gli appaltatori, affidatari e subappaltatori, in deroga alla previsione di cui all’art. dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, non è possibile utilizzare la compensazione per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori maturati in relazione ai lavoratori impiegati nell’appalto, quale modalità di estinzione delle obbligazioni.
