Appalti: nuove norme su ritenute e compensazioni
17 Gennaio 2020Tassazione dei veicoli in uso promiscuo
24 Gennaio 2020Regime forfettario e flat tax
Viene cancellata la previsione che introduceva la possibilità, dal 2020, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. 446/1997, l’aliquota del 20% ai ricavi o compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno (articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018 – c.d. flat tax).
Inoltre, viene profondamente rivista la disciplina del c.d. regime forfettario, così come regolamentato dall’articolo 1, L. 190/2014. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono applicare il regime forfettario se, al contempo, nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70, D.Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir, anche se assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 ss., D.Lgs. 276/2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir.
Non possono accedere al regime dei forfettari i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50, Tuir, eccedenti l’importo di 30.000 euro: la verifica di tale soglia è, tuttavia, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Agevolazioni fiscali per lavoratori impatriati
L’articolo 13-ter prevede che le agevolazioni fiscali per favorire il rientro dei cervelli in Italia, introdotte dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), si applicano a partire dal periodo d’imposta 2019 ai lavoratori che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia e che risultano in possesso dei requisiti per beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati ex articolo 16, D.L. 147/2015.
Professionismo sport femminile
Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione.
