Newsletter 08.01.20
8 Gennaio 2020Appalti: nuove norme su ritenute e compensazioni
17 Gennaio 2020Bonus eccellenze
La Legge di Bilancio 2020 proroga e modifica la procedura per l’accesso alla riduzione contributiva denominata Bonus eccellenze, di fatto rimasta sulla carta per l’assenza dei necessari provvedimenti applicativi.
Innanzitutto, viene abrogato l’articolo 1, comma 714, L. 145/2018, diposizione che prevedeva che fosse l’Inps, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 706, L. 145/2018, norma istitutiva dell’esonero in commento.
Inoltre, viene modificato il comma 715, prevedendo che l’accesso all’esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, sia legato a procedure, modalità e controlli previsti per l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100-108 e 113-115, L. 205/2017. L’Inps acquisisce, in modalità telematica, dal Miur le informazioni di cui al comma 707, L. 145/2018, relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute.
Si ricorda che l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini in possesso:
- della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Congedo obbligatorio di paternità
Il congedo obbligatorio del padre, legato alla nascita del figlio, previsto dall’articolo 1, comma 354, L. 232/2016, è prorogato anche per il 2020 ed è pari a 7 giorni.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente deve essere fruito entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e i giorni di congedo possono essere goduti anche in via non continuativa. Inoltre, rimane confermata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Buoni pasto
Viene modificata l’esenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. buoni pasto), mediante una revisione dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, volta a incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.
In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.
