Newsletter 17.12.19
17 Dicembre 2019Newsletter 15.01.20
15 Gennaio 2020Confermato lo sgravio contributivo triennale per gli assunti under 35
Anche nel 2019 e 2020 sarà possibile, per i datori di lavoro privati, beneficiare della riduzione contributiva per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non compiuti, che non abbiano mai lavorato in forma stabile.
La previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 10 della legge 160/2019 (Bilancio 2020). La disposizione in commento interviene a definire e armonizzare l’incentivo in favore dell’occupazione giovanile. Ricordiamo che la legge 205/17 (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115) ha previsto un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio Inail escluso) entro il tetto massimo di € 3.000 annui (che diventano € 8.060 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Per il solo anno 2018, la stessa legge ha esteso il limite anagrafico a 35 anni non compiuti.
Successivamente, in sede di conversione del Dl 87/18 (c.d. decreto dignità), la legge 96/2018 all’articolo 1 bis ha previsto un incentivo analogo, per il biennio 2019-2020, relativamente alle assunzioni di under 35. Per la piena operatività di detta norma la legge prevedeva l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
L’intervento della legge di bilancio 2020 conferma lo sgravio per gli under 35 anche per il biennio 2019-2020. La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; restano escluse, quindi, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico.
Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Fanno eccezione i rapporti di apprendistato – instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione – che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato. Se il rapporto agevolato cessa, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.
Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
Bonus bebè e bonus asilo nido
In attesa del riordino delle misure a sostegno delle famiglie, il bonus bebè e quello per l’asilo nido nel 2020 diventano più consistenti, quale conseguenza delle legge di Bilancio. Attenzione, però, perché le modifiche siano operative sono necessari “appositi provvedimenti normativi” non meglio precisati.
Il bonus bebè è l’assegno che viene erogato per 12 mesi a partire dalla nascita o dall’entrata in famiglia per adozione o affidamento di un figlio. Lo scorso anno è stato erogato solo ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente minorenni (Isee) non superiore a 25mila euro. L’importo era di € 80 al mese, raddoppiato se l’Isee non superava € 7.000.
Quest’anno nulla cambia per quest’ultima fascia di beneficiari, mentre a chi si colloca oltre € 7.000 e fino a € 40.000 euro vengono erogati € 120 mensili e per chi ha un Isee superiore il bonus è di € 80. Dunque l’aiuto viene esteso a tutte le famiglie che nel corso dell’anno registrano un nuovo entrato, mentre in passato è stato riservato ai meno abbienti. Confermata, inoltre, la maggiorazione del 20% degli importi se si tratta di un figlio successivo al primo.
Le disposizioni relative al bonus bebè contenute nella legge di Bilancio valgono solo per il 2020, ma tutto il sistema degli aiuti alla famiglia (che include anche il bonus alla nascita, pari a € 800 per tutti) dovrebbe essere riorganizzato nei prossimi mesi, con l’introduzione di un assegno unico a fronte della presenza di figli minorenni.
Non hanno invece scadenza, almeno per il momento, le modifiche relative al bonus asilo nido, consistente in un contributo economico erogato a fronte del pagamento della relativa retta, oppure in una somma in soluzione unica se si introducono forme di supporto presso l’abitazione di residenza nel caso di bambini affetti da gravi patologie croniche.
Il contributo è riconosciuto fino al compimento dei tre anni di età. Nel 2019 l’importo annuale, ma suddiviso in 11 mensilità, è stato di € 1.500 per tutti. Da quest’anno rimane di € 1.500 per le famiglie con Isee superiore a € 40.000, diventa di € 2.500 se l’Isee è inferiore a € 40.000 ma superiore a € 25.000, arriva a € 3.000 per Isee inferiori. L’aiuto viene erogato a chi ne fa domanda fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Taglio delle tasse in favore dei lavoratori dipendenti
Inizia a prendere forma l’iniziativa per il taglio delle tasse in favore dei lavoratori dipendenti, che partirà nel 2020 dalle buste paga di luglio.
In questi giorni, gli esperti della Ragioneria generale dello Stato faranno i conti esatti: nel 2020 le primissime simulazioni parlano di un incremento medio degli stipendi di circa € 500 (il bonus vale per soli sei mesi da luglio a dicembre) che salgono intorno ai € 1.000 in più l’anno successivo.
Il meccanismo, che sarà puntualizzato nel decreto attuativo, dovrebbe funzionare così. Al momento restano esclusi gli oltre 4 milioni di contribuenti che rientrano nella no tax area, vale a dire coloro che hanno redditi fino a € 8.000 l’anno. Per i circa 9,4 milioni di lavoratori oggi compresi tra € 8.200 e € 26.600, che attualmente prendono gli € 80 (c.d. bonus Renzi), è prevista la trasformazione del bonus in detrazione fiscale.
La vera novità dell’operazione taglia cuneo riguarda i circa 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano tra € 26.600 e € 35.000. A costoro infatti verranno estesi, totalmente o parzialmente, gli € 80, sempre sotto forma di detrazione, dato che oggi non li percepiscono.
