Pausa natalizia 2019
10 Dicembre 2019Newsletter 08.01.20
8 Gennaio 2020Licenziamento disciplinare per improprio utilizzo permessi ex L. 104/1992
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 ottobre, n. 26956, ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del lavoratore incolpato della violazione delle disposizioni in tema di permessi per assistere congiunti disabili – ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992 – laddove il provvedimento espulsivo non risulti proporzionale alla mancanza addebitata, dal momento che non risulta dimostrato il difetto di assistenza nei confronti del familiare per la gran parte della giornata. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro e assistenza al disabile manchi del tutto, si è in presenza di un abuso del diritto e, come tale, passibile anche di sanzione espulsiva.
Grave lesione di vincolo fiduciario: giusta causa o giustificato motivo oggettivo
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 ottobre 2019, n. 26023, ha ritenuto che nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, e in particolare dell’elemento fiduciario. La valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto, fermo restando che, nell’ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario – più intenso nel settore bancario – deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.
Il fringe benefit più desiderato? L’auto aziendale
L’auto aziendale è il fringe benefit più desiderato secondo un’analisi che ha coinvolto un campione di direttori del personale, che la considerano uno strumento dotato di forte potere motivazionale. L’alto gradimento per l’auto aziendale è stato messo nero su bianco anche da un’indagine effettuata dall’Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del personale, che sul tema ha coinvolto nelle scorse settimane i suoi aderenti.
Secondo il 95% dei direttori del personale la concessione dell’auto aziendale come benefit fra i dipendenti è molto gradita (per il 60% moltissimo), così come il potere motivazionale dello strumento, ritenuto, peraltro, molto conveniente dal 53% dei dirigenti. In un focus 2019 di Assolombarda, viene sottolineato che questo benefit non costituisce solo un importante strumento di lavoro, ma sempre più un efficace fattore per attrarre o trattenere le risorse umane più qualificate.
Al netto delle scelte dei lavoratori, peraltro, un rincaro dei costi delle auto aziendali, appesantirebbe anche i bilanci datoriali e di questo tiene conto l’indagine chiedendo il parere dei direttori del personale anche su questa seconda faccia della medaglia. Rispetto all’ipotesi di non concedere più il benefit dell’auto aziendali in caso di aggravio fiscale le posizioni appaiono, però, più sfumate: il 31% sarebbe orientato a non rinnovare il benefit, il 38% sembrerebbe abbastanza orientato a non concederlo più e il 30% sembrerebbe decisamente orientato a continuare ad offrire comunque l’auto aziendale.
Chiusura studio periodo natalizio: breve remind
Ricordiamo che lo Studio Spinacè osserva un periodo di chiusura dal 23 dicembre 2019 con riapertura dal 2 gennaio 2020.
La prossima newsletter vi aspetta mercoledì 8 gennaio 2020 con tante novità, per rimanere sempre aggiornati sul mondo del lavoro. Vi auguriamo Buone Feste!
