Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
10 Maggio 2024Legge 97/2024: misure a sostegno di imprenditori e professionisti
22 Luglio 2024La Legge di Bilancio 2024, all’art. 1, commi da 94 e 98, e il Dl 39/2024, all’art. 4, commi 2 e 3, ha introdotto alcune novità in materia di versamento unitario e compensazione tramite Modello F24:
- a decorrere dal 01/07/24 vige l’obbligo di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, anche per i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL;
- sempre dalla medesima data, viene esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (imposte dirette, Iva, imposta di registro e altre imposte indirette, somme recuperate a fronte dell’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, sanzioni e interessi), nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate di importo complessivamente superiore a € 100.000;
- viene introdotto il posticipo dei termini di decorrenza dell’utilizzo in compensazione dei crediti INPS e INAIL.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 16 del 28/06/24, fornisce le indicazioni operative in relazione a tali modifiche. L’Ente puntualizza, inoltre, che l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici sussiste anche:
- nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”;
- in caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita in data uguale o successiva al 01/07/24, anche se la prenotazione è stata effettuata entro il 30/06 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati o se l’invio del modello F24 all’intermediario ha data anteriore al 01/07;
- per effetto del rinvio del termine di versamento del 30/06/24, trattandosi di giorno festivo, al primo giorno lavorativo successivo (01/07 appunto).
L’obbligo si estende poi alla presentazione di Modelli F24 contenenti compensazioni (anche parziali) di crediti INPS e INAIL. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica della denuncia UniEmens da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, o dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti e alla Gestione Separata INPS a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Per premi e accessori nei confronti dell’INAIL, la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.