La Legge 97/2024, di conversione del Decreto Legge n. 60 del 07/05/24, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, confermando e integrando le disposizioni già presentate.
Agli articoli 17 (per la zona centro-nord) e 18 (per la Zona Economica Speciale unica) sono state introdotte misure a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali ma anche di attività professionali (lavoro autonomo e liberi-professionisti), costituite sia in forma individuale che collettiva e avviate:
- in forma individuale con apertura di partita IVA per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attività libero-professionale;
- in forma collettiva mediante costituzione di società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, cooperativa o tra professionisti.
Le attività dovranno essere avviate da under 35 inoccupati, inattivi e disoccupati oppure disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva G.O.L. oppure che si trovino in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, così come definito dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Per le forme collettive, i soggetti che rientrano in almeno uno dei parametri sopra descritti devono detenere il controllo e l’amministrazione della società.
Il finanziamento riguarda:
- Voucher a fondo perduto per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, di importo massimo pari a:
- € 30.000 per aziende/professionisti del centro-nord;
- € 40.000 per aziende/professionisti della Z.E.S. unica e delle zone nel centro Italia colpite dal sisma nel 2009 e 2016.
- Voucher a fondo perduto per l’acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico per l’avvio delle attività, di importo massimo pari a:
- € 40.000 per il centro-nord;
- € 50.000 per Z.E.S. unica e zone colpite dal sisma.
- Contributo a fondo perduto pari ad una percentuale dell’investimento in base all’importo dei programmi di spesa:
- 65% centro-nord e 75% Z.E.S. unica e centro Italia colpito dal sisma per programmi di spesa fino a € 120.000;
- 60% centro-nord e 70% Z.E.S. unica e centro Italia colpito dal sisma per programmi di spesa fino a € 200.000.
Solo se l’attività viene avviata da soggetti disoccupati iscritti al programma G.O.L. e beneficiari di NASPI, che ne abbiano chiesto l’erogazione anticipata, le due misure potranno essere cumulate.
All’articolo 21 viene confermato l’incentivo dedicato ai settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, destinato solo alle imprese avviate da under 35 tra il 01/07/2024 e il 31/12/2025. Il contributo viene liquidato annualmente dall’INPS in forma anticipata ed è pari a € 500 mensili, per un massimo di 36 mesi e non oltre il 31/12/2028. Questo incentivo è cumulabile con lo sgravio destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35, effettuate dal 01/07/2024 al 31/12/2025 da under 35 disoccupati, nei suddetti settori. Si tratta dell’abbattimento del 100% dei contributi INPS a carico del datore, con tetto massimo di € 800 mensili per 3 anni.
L’articolo 22 introduce il nuovo bonus giovani, riservato ad assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di lavoratori under 35 – privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato – nel periodo dal 01/09/24 al 31/12/25 (sono esclusi dirigenti, apprendisti e lavoratori domestici). Si tratta di un incentivo pari all’abbattimento del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, per un massimo di € 500 mensili (€ 650 in caso di unità produttiva situata nella Z.E.S.) per 2 anni.
Solo i datori di lavoro che non hanno effettuato licenziamenti collettivi per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi precedenti l’assunzione o trasformazione agevolata, nella medesima unità produttiva, potranno accedere al beneficio. Lo stesso sarà revocato, e ne sarà richiesta la restituzione, se nei 6 mesi successivi si dovesse procedere al licenziamento del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
È possibile utilizzare la parte residua dell’esonero parzialmente utilizzato per soggetti che siano già stati occupati a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.
Il bonus donne, richiamato dall’articolo 23, riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo 01/09/24 – 31/12/25, di donne con almeno una delle seguenti caratteristiche:
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella Z.E.S. unica;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media;
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni ovunque residenti.
Si tratta di uno sgravio contributivo del 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro, per un massimo di € 650 mensili per 2 anni, solo per assunzioni che costituiscono un incremento netto occupazionale su base mensile rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
All’articolo 24 viene introdotto il “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno“, che si riferisce alle assunzioni a tempo indeterminato nelle sedi o unità produttive localizzate nella Z.E.S. di over 35 disoccupati da 2 anni, per i soli datori di lavoro “che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione“, nel periodo dal 01/09/24 al 31/12/25. Anche in questo caso l’esonero è pari al 100% dell’INPS a carico del datore, con un tetto massimo di € 650 mensili per 2 anni, e valgono i medesimi criteri del bonus giovani in merito ai licenziamenti.
Per gli articoli dal 21 al 24 si attende un Decreto Ministeriale attuativo e l’autorizzazione dell’UE (non per l’art.23) e la circolare INPS.
Gli incentivi alle assunzioni non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, tranne la superdeduzione del 120 o 130% del costo del lavoro ex art.4 D.Lgs. 216/2023.