Newsletter 06.04.22
6 Aprile 2022Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG): cos’è e perché adottarlo
15 Dicembre 2022Tirocini: restrizioni all’orizzonte
Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, durante l’audizione in commissione Lavoro al Senato, ha annunciato un intervento normativo per armonizzare gli istituti legati alla transizione tra formazione e lavoro: tirocini extracurriculari, curriculari e apprendistato duale. La volontà del Governo è di limitare la platea di beneficiari del tirocinio extracurriculare, che spesso si presta a facili abusi, rafforzando strumenti alternativi, quali il tirocinio curriculare, con l’introduzione di un rimborso spese, e l’apprendistato duale, con l’intento di renderlo lo strumento principale per l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani. Il tirocinio extracurriculare verrebbe riservato ai soli soggetti che presentano maggiore distanza dal mercato del lavoro e, perciò, più bisognosi di formazione.
Riconoscimento qualifiche professionali degli Ucraini sfollati
Con raccomandazione 2022/554, la Commissione europea sollecita gli Stati membri ad emettere rapidamente decisioni in merito al riconoscimento delle qualifiche per i professionisti provenienti dall’Ucraina. In caso di considerevoli differenze richieste dal Paese ospitante rispetto a quelle acquisite nello Stato d’origine, viene richiesto di provvedere entro un mese stabilendo le misure compensative per colmare tali differenze. Le autorità nazionali sono invitate a confrontarsi con quelle ucraine per ottenere una conferma affidabile sulle attestazioni delle qualifiche che differiscono con lo Stato ospitante e ad applicare la Convenzione di Lisbona, che obbliga i Paesi ad adottare ogni misura possibile e ragionevole per elaborare modalità alternative di valutazione: un infermiere qualificato, ad esempio, con una formazione non riconosciuta nello Stato ospitante, potrebbe essere autorizzato a lavorare come assistente sanitario.
Il rifiuto del lavoratore non è automatico anche in caso di trasferimento illegittimo
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7392 del 07/03/2022, ha stabilito che anche qualora un lavoratore subisse un trasferimento in violazione dell’articolo 2103 c.c. non è comunque legittimato automaticamente a rifiutare di eseguire la propria prestazione. Infatti, il rifiuto deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete per verificare la sussistenza o meno della buona fede. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento di una lavoratrice che si era rifiutata di prestare la propria attività lavorativa nella sede presso la quale era stata trasferita. Le è stata riconosciuta la tutela indennitaria ma non la reintegra nel posto di lavoro come da lei richiesto.
Con la cessione di fatto il licenziamento è inesistente
Nel caso di trasferimento di fatto dell’attività aziendale, il licenziamento intimato dal cedente in un periodo temporale successivo non ha validità, poiché l’impresa non è più titolare del rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a proseguire con l’impresa subentrata. In definitiva, secondo la sentenza del 05/04/22, il Tribunale di Cosenza ha stabilito che la sostanza deve prevalere sulla forma, quindi se l’operazione circolatoria è intervenuta sul piano materiale, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione del rapporto con il cessionario, a prescindere dall’insussistenza di un atto di trasferimento ufficiale.