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6 Aprile 2022Newsletter 13.04.22
13 Aprile 2022Interposizione illecita di manodopera
L’interposizione di manodopera è illecita quando la fornitura di manodopera risulta essere fittizia e/o l’utilizzo dei lavoratori si configura come illegittimo. Ad esempio, questo avviene nel caso di appalti e distacchi irregolari o fittizi, ovvero in violazione delle condizioni imposte dal decreto legislativo n. 276/2003.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4990 del 15/02/22, ha stabilito che, qualora venga rilevata l’interposizione di manodopera illecita, ciò che ne consegue è l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con i dipendenti soggetti della fornitura. Nel caso in cui, per fatto imputabile al datore di lavoro, non sia possibile proseguire o ripristinare il rapporto di lavoro, vi è l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire da quando vi è stata l’offerta della prestazione lavorativa.
Mancata contribuzione collaboratori monocommittenti: nessuna automaticità
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8789 del 17/03/22, torna sul tema dell’applicazione del principio di automaticità ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS che svolgano attività di collaboratori in regime di monocommitenza.
La Corte rileva che, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, il principio secondo cui la mancata copertura contributiva preclude l’accesso alle prestazioni previdenziali – applicabile nell’ambito del lavoro dipendente in virtù del principio dell’art. 2116 del Codice Civile – non è applicabile per i rapporti degli iscritti alla gestione separata in regime di monocommitenza e perciò l’obbligo contributivo grava sui collaboratori. In caso di mancato versamento da parte del committente/imprenditore dei contributi, infatti, questi possono essere versati direttamente dal collaboratore, salvo poi regolare i rapporti interni nelle forme contrattualmente previste.
Il fatto che il regime di monocommitenza spesso comporti una collaborazione, che nei fatti finisce per renderlo analogo e somigliante al rapporto di lavoro subordinato, non comporta una medesima soggezione all’obbligo contributivo. Il lavoratore subordinato è per legge estraneo al rapporto contributivo datore di lavoro/lavoratore.
Attività lavorativa dannosa e/o nociva: onere della prova in capo al lavoratore
Con ordinanza n. 4210 del 09/02/22, la Cassazione Civile ha stabilito che il lavoratore che lamenta di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute ha l’onere di provare l’esistenza di tale danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra. Ai sensi dell’art. 2087, cod. civ., non vi è responsabilità oggettiva, viene dunque richiesta una colpa del datore di lavoro, cui spetta poi l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia o l’infortunio non è ricollegabile all’inosservanza di obblighi di comportamento imposti da norme di legge o indicati dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.
