Newsletter 26.01.22
26 Gennaio 2022Newsletter 02.02.22
2 Febbraio 2022ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Il decreto legislativo 230/2021 ha istituito l’Assegno Unico Universale per i figli fiscalmente a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 46/021. Il nuovo assegno decorrerà dal 1° Marzo 2022 e sostituirà, per i nuclei con figli, il “vecchio” assegno per il nucleo familiare e le detrazioni per figli a carico.
Il beneficio, che sarà erogato sulla base del valore della dichiarazione ISEE, è pari a 175€ mensili per ogni figlio minorenne, a fronte di un ISEE di 15.000€, che si ridurrà a 50€ mensili qualora l’ISEE sia pari o superiore a 40.000€ (così come in assenza di dichiarazione ISEE).
Per i figli tra 18 e 21 anni, l’importo mensile dell’assegno è pari a 85€ per ISEE fino a 15.000€ e a 25€ per ISEE pari o superiore a 40.000€ o non dichiarato.
L’importo spetterà dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento della maggiore età.
Per i figli dai 18 a 21 anni sarà erogato solo nel caso in cui frequentino un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea o svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito non superiore a 8.000€ annui o risultino disoccupati ed in cerca di lavoro presso il centro per l’impiego territorialmente competente o, ancora, stiano svolgendo il servizio civile.
Per i figli a carico con disabilità, l’assegno sarà corrisposto senza limiti di età.
Per i primi tre anni di applicazione dell’assegno sono previste delle maggiorazioni per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000€.
Sono inoltre previste, a determinate condizioni, le seguenti ulteriori maggiorazioni:
- per i figli successivi al secondo;
- per madri di età inferiore ai 21 anni;
- per nuclei con 4 o più figli;
- per figli con disabilità;
- per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro.
La domanda potrà essere presentata dal 1° Gennaio di ciascun anno e avrà valenza dal mese di Marzo fino al mese di Febbraio dell’anno successivo. L’assegno unico sarà erogato direttamente dall’Inps con le modalità scelte nella domanda (es. “Accredito su conto corrente bancario o postale”).
Quindi, fino al mese di febbraio 2022 rimarranno inalterate le modalità di erogazione in busta paga degli ANF e delle detrazioni per figli a carico.
T.I.R. 2022
La Legge di Bilancio 2022 conferma, anche per il periodo d’imposta 2022, il trattamento integrativo (bonus TIR), ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo fino a 15.000€ per periodo d’imposta (anziché 28.000€ come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L’importo annuo della misura rimane fissato in 1.200€ da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.
Il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000€ e 28.000€, ma in presenza di una specifica condizione. La somma di detrazioni per carichi famigliari, altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato (art. 13, comma 1, TUIR) e detrazioni per oneri (detrazione su interessi per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, detrazione su erogazioni liberali in denaro a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, detrazione su spese mediche, detrazione per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021), deve essere superiore all’imposta lorda.
Quindi, in caso di reddito complessivo compreso tra 15.000€ e 28.000€, il trattamento integrativo spetta esclusivamente ai cosiddetti “incapienti”. In questa ipotesi, il trattamento è riconosciuto per un ammontare non superiore a 1.200€ annui e in misura pari alla differenza tra le detrazioni di cui sopra e l’imposta lorda. Il trattamento sarà pari, quindi, all’incapienza (nel limite annuo di euro 1.200€.) Viene completamente soppressa invece l’ulteriore detrazione.
Detrazioni di lavoro dipendente – rimodulazione
Le nuove detrazioni per redditi di lavoro dipendente IRPEF (art. 13, comma 1, lett. a), b), c) e comma 2, D.P.R. n. 917/1986) sono calcolate con le seguenti regole:

