Newsletter 19.01.22
19 Gennaio 2022Riforma fiscale 2022: cosa accade per i lavoratori dipendenti
28 Gennaio 2022Notificare all’azienda isolamento e quarantena
Quando un lavoratore dipendente contrae l’infezione da Covid-19, anche se asintomatica, la legge prevede che stia in isolamento e che vengano applicate le regole della malattia: assenza a mezzo di certificazione medica e regolare retribuzione, presentazione del certificato medico di avvenuta negativizzazione per il rientro al lavoro. Quando, invece, un lavoratore dipendente viene a contatto con una persona positiva al Covid-19 scatta la quarantena se:
- ha avuto un contatto stretto con la persona positiva;
- non ha completato il ciclo vaccinale con almeno due dosi o lo ha completato da meno di due settimane;
- ha completato il ciclo con due dosi da più di 120 giorni ma non ha ancora ricevuto la terza.
In questo caso non potrà accedere al luogo di lavoro rispettivamente per 10 o 5 giorni e dovrà informare il datore di lavoro delle ragioni dell’assenza comunicate dall’autorità sanitaria. Se possibile il lavoratore potrà svolgere le proprie mansioni in smart working, altrimenti il periodo non sarà retribuito. Per rientrare al lavoro dovrà avere un certificato di avvenuta negativizzazione e ottenere un provvedimento di fine quarantena da trasmettere al datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore venuto a contatto con un positivo avesse ricevuto la terza dose o ne avesse ricevute due da non più di 120 giorni oppure fosse guarito dal Covid-19 da meno di 120 giorni, si dovrà applicare solo l’autosorveglianza, potendo recarsi al lavoro indossando la mascherina ffp2 ed effettuando un test alla prima comparsa di sintomi.
Indennità lavoratori fragili
I lavoratori fragili del settore privato assicurati all’Inps per la malattia, che nel 2021 sono stati assenti dal lavoro – usufruendo della speciale tutela economica prevista dalla legislazione emergenziale – perché la loro attività non poteva essere svolta in modalità agile e che hanno superato il tetto dei 180 giorni annui di copertura economica Inps, possono richiedere un’indennità una tantum di € 1.000, come previsto dall’articolo 1, comma 969, della Legge 234/2021. Tale indennità non concorre a formare reddito.
