Newsletter 12.01.22
12 Gennaio 2022Newsletter 19.01.22
19 Gennaio 2022Dal 01/03/2022 entra in vigore l’assegno unico e universale per figli a carico, attribuito ai nuclei familiari su base mensile a seconda della condizione economica identificata dall’ISEE, come stabilito dal D.Lgs n. 230 del 21/12/21. La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata dal 01/01/22 e lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo.
A CHI SPETTA
L’assegno unico viene riconosciuto ai nuclei familiari:
- per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a decorre dal 7° mese di gravidanza;
- per ogni figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° anno di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; oppure svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui; oppure sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; oppure svolga il servizio civile;
- per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Per richiedere e ottenere il beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere stato o essere attualmente residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi.
CALCOLO ISEE E IMPORTI
In caso di:
- ISEE presentato entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata e spettano tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
- ISEE presentato dal 01 luglio, la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
- assenza di ISEE o ISEE pari o superiore a € 40.000, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’art. 4 del D.Lgs n. 230/2021 (€ 50 per figli minorenni e € 25 per maggiorenni).
Il beneficio spetta nell’importo di € 175 mensili per ciascun figlio minorenne e di € 85 mensili per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età. È prevista una maggiorazione di € 85 mensili per ciascun figlio successivo al secondo, di € 20 mensili per madri di età inferiore a 21 anni, di € 30 mensili per figli minorenni i cui genitori siano entrambi titolari di reddito da lavoro e di € 100 mensili per i nuclei familiari con quattro o più figli. Gli importi sono da considerarsi in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000 e in misura ridotta per livelli di ISEE superiori.
Per le prime tre annualità viene stabilita una maggiorazione – pari alla somma dell’ammontare mensile della componente familiare e dell’ammontare mensile della componente fiscale, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno -, su base mensile, dell’importo dell’assegno unico, per garantire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico ai soggetti aventi diritto all’assegno, se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:
- valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a € 25.000;
- effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare.
La maggiorazione mensile spetta dal 01/03/22 per intero nell’anno 2022, per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023 e per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
ESEMPI DI IMPORTI MENSILI
Si riporta di seguito la tabella di esempi di importi mensili per figlio dell’assegno unico e universale proposta nella Comunicazione congiunta INPS e Agenzia delle Entrate.

COME FARE DOMANDA E RICEVERE L’ASSEGNO
La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico deve essere presentata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, una sola volta per ogni anno di gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, a partire dal 01 gennaio di ciascun anno. I figli maggiorenni, in possesso delle condizioni necessarie, possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori.
L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 01/01 al 30/06 dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto, con effetto retroattivo, a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.
È possibile richiedere il pagamento dell’assegno in misura ripartita tra i due genitori.
L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
- accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area) – conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- consegna di contante al beneficiario presso uno degli sportelli postali;
- accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
COSA CAMBIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI
Dal mese di marzo 2022 non sono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari e non sono più riconosciute le detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni.
L’INPS, congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate, ha predisposto un’informativa relativa all’assegno unico e universale e ha invitato le aziende ad informare i dipendenti e pianificare gli adeguamenti procedurali per tenere conto del nuovo istituto.
