Newsletter 01.12.21
1 Dicembre 2021Newsletter 22.12.21
22 Dicembre 2021Protocollo smart working
Ministero del Lavoro, rappresentanze dei sindacati e parti datoriali hanno siglato il 07/12/21 il Protocollo nazionale sul lavoro agile. Secondo la disciplina – che si muove sulla base della legge 81/2017 senza andare a sostituirla ma fornendo delle linee operative di indirizzo -, l’adesione avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto, che dovrà comunque essere coerente con la disciplina di legge e con il Protocollo. In caso di rifiuto del lavoratore non scatterà né licenziamento per giusta causa nè alcuna azione disciplinare. Il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori che svolgono le mansioni solo in presenza, compresi welfare aziendale e benefit vari. Secondo il Protocollo, la giornata lavorativa in modalità agile si caratterizza per “l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, non che nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda”. La prestazione di lavoro agile può essere articolata in fasce orarie, con la definizione di una fascia di disconnessione, inoltre il lavoratore è libero di svolgerla nel luogo che ritiene più opportuno, purché risponda a particolari requisiti di sicurezza operativa e riservatezza, ed è il datore di lavoro a fornire la strumentazione tecnologica e informatica idonea.
Secondo l’Osservatorio sulla smart working del Politecnico di Milano, l’utilizzo dello smart working riguarderà potenzialmente oltre 15 milioni di lavoratori del settore privato, ma sarà un fenomeno destinato a restare nelle grandi aziende più che nelle piccole; prevedono, infatti, di introdurlo o mantenerlo l’89% delle grandi imprese contro il 35% delle PMI. Grandi imprese come Cameo spa e ING Italia, durante la pandemia, hanno approfondito lo smart working, che già sperimentavano da tempo, conformule di massima flessibilità e orari di disconnessione e lavorando per obiettivi, tanto da voler continuare a sviluppare questa nuova cultura lavorativa anche dopo il periodo di emergenza. Anche in realtà meno grandi, però, è possibile proporre un modello produttivo organizzativo basato sullo smart working, che tenga conto delle esigenze aziendali e anche di quelle delle proprie risorse umane.
Per quanto riguarda la sicurezza e salute sul lavoro, si applicano le disposizioni della legge n. 81/2017, mantenendo la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali. Il datore di lavoro deve predisporre idonea informazione scritta sui rischi generali e specifici connessi allo smart working, prevedendo un aggiornamento annuale o in occasione di modifiche organizzative e cooperando nell’attuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi del lavoro da remoto.
In merito alla protezione dei dati “Il datore di lavoro fornisce al lavoratore agile le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali. Spetta al datore di lavoro/titolare del trattamento l’aggiornamento del registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di privacy by design e by default, è sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti.”
Se siete interessati ad attivare il lavoro agile, lo Studio Maggiolo è a disposizione per l’esecuzione della valutazione di impatto (DPIA – data protection impact assesment) prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 e dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 07/12/2021, per la redazione del contratto aziendale per i lavoratori in smart working, con particolare riferimento al trattamento in sicurezza e la protezione dei dati aziendali, per la redazione dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017 e per la valutazione delle condizioni di stress da lavoro correlato causato dallo smart working.
Collegamento tra imprese: unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro e responsabilità solidale
Con ordinanza n. 32476 del 08/11/21, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ha ritenuto che se il collegamento economico-funzionale tra le imprese è tale da comportare l’utilizzazione contemporanea e indistinta della prestazione lavorativa da parte delle diverse società, si è in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro. Tutti i fruitori dell’attività devono, quindi, essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto, in virtù della presunzione di solidarietà prevista dall’articolo 1294, cod. civ., in caso di obbligazione con pluralità di debitori, qualora dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.
Rimborso spese esente per acquisto dispositivi per DAD da parte del personale scolastico
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a Interpello n. 798 del 03/12/21, si esprime a favore dell’esclusione, dalla base imponibile ai fini IRPEF, dei rimborsi delle somme rimborsate dall’Ente istante ai propri dipendenti (personale scolastico) in relazione alle spese da questi sostenute per lo svolgimento della didattica a distanza (DAD). Il rimborso è erogato sulla base di apposita domanda degli aventi diritto.
