Decreto Legge 127 del 21/09/21 – Art. 3
22 Settembre 2021Newsletter 03.11.21
3 Novembre 2021Ulteriore Cig Covid
Il Decreto Fiscale introduce ulteriori 13 settimane di Cig Covid, ma solo per alcuni beneficiari. Potranno usufruire dei nuovi ammortizzatori, infatti, solo i datori che rientrano nelle tutele del Fis (Fondo di integrazione salariale), dei fondi di solidarietà bilaterali e dei trattamenti di cassa integrazione in deroga – 13 settimane dal 01/10 al 31/12 se sono state interamente autorizzate le 28 settimane già concesse – e le aziende tessili, di confezione di articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia e di fabbricazione di articoli in pelle e simili (cod. Ateco 13, 14, 15) – solo al termine del periodo di cassa integrazione salariale ordinaria eventualmente già autorizzato in base all’art. 50bis del DL 73/2021, per periodi dal 01/07 al 31/10. La Cig emergenziale può essere concessa ai lavoratori già in forza al 22/10, data di entrata in vigore del DL fisco e lavoro, ed è subordinata al divieto di licenziamento (tranne nei casi di cessata attività, liquidazione, fallimento e accordo collettivo di esodo incentivato).
Distacchi a catena del personale
Con circolare 2/2021, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) comunica le istruzioni per applicare le norme sul “distacco a catena” del personale su base internazionale, introdotto dal Dlgs 122/2020. Il distacco può essere “in ingresso”, quando il lavoratore viene distaccato in Italia da un’agenzia di somministrazione ad un’impresa utilizzatrice, con sede nel medesimo o diverso Stato membro dell’UE, ma sempre diversi dall’Italia, oppure “in uscita”, quando l’impresa con sede in Italia utilizza lavoratori somministrati da un’agenzia stabilita in uno Stato dell’UE e li distacca presso un terzo e differente Stato membro. In entrambi i casi il lavoratore deve essere considerato dipendente solo dell’agenzia di somministrazione, stabilita in un paese UE, con la quale intercorre il rapporto di lavoro iniziale, rendendola soggetto responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali. L’utilizzatore intermedio non può somministrare nuovamente il lavoratore, bensì inviarlo presso terzi sulla base di contratti come l’appalto.
Cittadini britannici residenti in Italia e prestazione di assistenza sociale
I cittadini britannici residenti in Italia al 31/12/20 sono equiparabili ai cittadini dell’Unione Europea, anche a seguito del recesso di Regno Unito e Irlanda del Nord dall’UE. Con circolare 154/2021, l’INPS comunica che tali cittadini mantengono, dunque, i diritti connessi al soggiorno legale in Italia, con accesso alle prestazioni di assistenza sociali quali, ad esempio, assegno di natalità, bonus asilo nido, assegno sociale, prestazione di invalidità civile, reddito di cittadinanza. Se la residenza in Italia ha avuto luogo dopo il 31/12/20, è necessario essere in possesso anche di un documento di soggiorno per soggetti extracomunitari.
Quarantena assimilata alla malattia
Fino al 31/12 il periodo che, a causa del Covid-19, i lavoratori trascorrono in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Come disposto dal DL 146 del 21/10/21, per tali periodi di quarantena, a partire dal 31/01/20, è riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale INPS (esclusi i datori di lavoro domestico) il diritto ad un rimborso forfettario pari a € 600 per gli oneri sostenuti relativi ad ogni lavoratore dipendente non avente diritto all’indennità di malattia INPS e la cui prestazione non può essere svolta in modalità agile.
