Newsletter 22.09.21
22 Settembre 2021Newsletter 27.10.21
27 Ottobre 2021Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
All’art. 3 del DL 127/2021 sono disciplinate le Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID – 19 in ambito lavorativo privato.
DESTINATARI DELL’OBBLIGO
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
L’obbligo è previsto anche per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di formazione o di volontariato (tirocinanti, collaboratori, chi a qualsiasi titolo svolga attività all’interno dell’azienda).
ESENTI
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde COVID – 19 o della certificazione medica che giustifica l’esenzione. Per i soggetti (tirocinanti, collaboratori esterni, chi a qualsiasi titolo svolga attività all’interno dell’azienda) il controllo, oltre ad essere effettuato dal titolare dell’azienda presso cui viene effettuato l’accesso, è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro.
I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati al controllo. Il controllo, in ambito privato, dovrebbe avvenire attraverso l’applicazione “VerifiCa19”, si attendono linee guida del Governo per la omogenea definizione delle modalità organizzative.
LAVORATORI SENZA GREEN PASS: CONSEGUENZE RAPPORTO DI LAVORO
Lavoratori che comunichino di non essere in possesso di certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione (non immediatamente sospesi come comunicato nella newsletter inviata questa mattina) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza non è dovuta la retribuzione né altro emolumento.
SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
SANZIONI
Ai datori di lavoro che:
– non verifichino se i lavoratori abbiano o meno il certificato verde
– non abbiano definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche nel termine previsto
sono previste sanzioni da 400 a 1.000 €.
Per i lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro senza certificazione verde, le sanzioni vanno da 600 a 1.500 €.
TAMPONI
Test antigenico rapido: verrà fornita la certificazione verde Covid – 19 con validità di 48 ore.
Test molecolare: verrà fornita la certificazione verde Covid – 19 con validità di 72 ore.
Il tampone sarà gratuito solo per le categorie c.d. fragili.
