Newsletter 15.09.21
15 Settembre 2021Decreto Legge 127 del 21/09/21 – Art. 3
22 Settembre 2021INL: vigilanza straordinaria edilizia
Per l’ultimo quadrimestre 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha attivato una campagna straordinaria di vigilanza in edilizia. Saranno oggetto di controlli le condizioni di salute e sicurezza, il rispetto dei protocolli anti contagio, l’adeguatezza dei percorsi formativi e la conformità normativa delle attrezzature di lavoro, ma anche la corretta instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, la regolarità dei distacchi e delle ipotesi di codatorialità di appalti e subappalti. Potranno essere soggetti alle verifiche sia realtà oggetto di segnalazioni sia obiettivi individuati con attività di controllo preventivo. In particolare verranno considerate le aziende mai sottoposte a controlli o che hanno avuto gravi irregolarità, aziende inattive che riprendono a ridosso dei bonus 2021, cantieri con più imprese, aziende con più probabilità di rischio infortunistico, che operano in rete o interessate dall’istituto del distacco transnazionale.
Green pass – 1 –
Su disposizione del D.L “Green pass bis”, dal 15 ottobre, il certificato verde sarà richiesto a chiunque svolga attività di lavoro dipendente o autonomo e sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro. Il personale che comunica di non avere il Green pass viene considerato assente ingiustificato con sospensione immediata e stop allo stipendio, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i mancati controlli da parte del datore di lavoro ci sono sanzioni da 400 a 1000 €, mentre per chi accede al posto di lavoro senza Green pass si va da 600 a 1500 €.
Green pass – 2 –
Dal 15 ottobre anche baby sitter, badanti, colf e affini (sia con contratto di lavoro subordinato che altre forme) sono obbligati, al pari degli altri lavoratori, ad essere in possesso del Green pass per accedere al luogo di lavoro. Trattandosi di un ambito particolare, gli obblighi previsti dal nuovo decreto legge dovranno essere applicati in maniera flessibile, perciò si attendono ulteriori indicazioni da parte del Governo per gestire gli adempimenti, ma l’uso della App “Verifica19” dovrebbe garantire sufficiente semplicità.
Patto di non concorrenza
Il patto di non concorrenza, disciplinato dall’art. 2125 del CC, è considerato legittimo se presenta requisiti quali il perimetro dell’attività, la durata, il luogo, il compenso ed è in forma scritta. Secondo la corte di cassazione, il patto deve indicare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività del datore di lavoro, ma non deve essere troppo ampio da rendere impossibile la concreta possibilità del lavoratore. Il corrispettivo a favore del lavoratore deve essere proporzionato al sacrificio richiesto , senza prevedere compensi simbolici o esplicitamente sproporzionati. La durata del vincolo per i dirigenti non può superare i 5 anni e per i lavoratori i 3 anni.
Disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato
I contratti a tempo determinato sono stati oggetto di diverse novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 73/2021. Le novità permettono ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative di individuare nuove casistiche e, dunque, stipulare entro il 30 settembre 2022 un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi. Le nuove causali dovranno essere specifiche e concrete. Le proroghe e i rinnovi potranno essere disposti anche dopo il 30 settembre 2022 per tutte le causali.
