Newsletter 14.05.19
14 Maggio 2019Newsletter 28.05.19
28 Maggio 2019Conciliazioni in sede sindacale
L’articolo 2113 del codice civile disciplina la validità delle rinunce e transazioni e fissa il termine di decadenza entro il quale deve essere proposta un’eventuale impugnazione. Tale impugnazione non è prevista, a norma dell’ultimo comma dell’articolo sopracitato, per le rinunce e transazioni siglate ai sensi dell’articolo 412 ter del codice di procedura civile, cioè quelle firmate in sede sindacale.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 4354/19 emessa il giorno 8 maggio 2019 ha evidenziato come sia necessario l’avverarsi di due condizioni per poter considerare valida tale inoppugnabilità. Per prima cosa è necessario che il contratto collettivo di riferimento disciplini la procedura di conciliazione, in caso contrario l’atto di rinuncia può essere oggetto di impugnazione. Secondo aspetto importante è che il lavoratore abbia avuto un’effettiva assistenza da parte dell’associazione sindacale presente. Il lavoratore deve essere pienamente informato riguardo alle conseguenze derivanti dall’apposizione della firma sul documento di rinuncia, deve avere piena consapevolezza degli effetti positivi e negativi che andranno a prodursi.
Non ci resta che attendere i successivi gradi di giudizio per vedere se tale lettura verrà confermata o meno, se così fosse, la conciliazione in sede sindacale vedrà un proprio ridimensionamento dovuto alla non presenza della procedura nel maggior numero di contratti collettivi esistenti.
Infortunio e responsabilità del datore di lavoro
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguarda un infortunio accaduto ad un operaio che utilizzava un macchinario senza le protezioni. Da questo infortunio è emerso che era prassi aziendale disattivare i dispositivi di sicurezza sugli attrezzi e che il fatto era noto al personale incaricato di vigilare.
Con la sentenza del 15 maggio 2019 la Corte ha però sottolineato che considerare tale atteggiamento un “modus operandi” risaputo tra gli addetti ai lavori non è di per sé sufficiente a provare l’effettiva conoscenza di questa pericolosa abitudine da parte dell’imprenditore. Così facendo la sentenza 20833 ha voluto escludere l’esistenza di una presunzione automatica di conoscenza circa le cattive consuetudini applicate in azienda in capo al personale dirigenziale escludendo, di conseguenza, l’esistenza di una responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro.
Privacy GDPR 679/2016: al via i primi controlli
Il 20/05/2019 è scaduto il termine di moratoria sulle sanzioni previste in caso di inadempimento al GDPR 679/2106 in materia di privacy. Vi invitiamo a verificare di aver avviato e concluso le procedure per adeguarVi alla norma.
La Guardia di Finanza, infatti, ha già iniziato ad effettuare i primi controlli, peraltro in modo “indiretto”: ci sono segnalazioni di casi relativi ad accessi ispettivi avviati per controllare se gli impianti di videosorveglianza (interni ed esterni) sono a norma non solo nel rispetto ex art. 4 L. 300/1970, ma anche ex art. 88 GDPR e provvedimenti del garante, riguardo al monitoraggio continuativo e sistematico dell’attività dei dipendenti.
Il suggerimento è semplice: accertateVi con il Vs. consulente per la privacy di essere in regola.
Il dipendente guida il mezzo aziendale in stato di ebbrezza? Legittimo il licenziamento
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 marzo 2019, n. 8582, in tema di licenziamento per giusta causa, ha ritenuto che quando vengano contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare non occorre che l’esistenza della causa idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti. Il giudice, nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro, può individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’articolo 2119 cod. civ. (nel caso in esame, è legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che guida i mezzi aziendali ubriaco).
