Newsletter 07.05.19
7 Maggio 2019Newsletter 21.05.19
21 Maggio 2019Il rispetto del CCNL applicato al fine di godere dei benefici normativi e contributivi
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), con circolare n. 7 del 6 maggio 2019, ha offerto alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Atteso che la disposizione chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, l’Ispettorato ritiene che anche il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere da quale sia il contratto collettivo applicato o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa l’“applicazione” di uno specifico contratto collettivo.
Di converso, lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.
Videosorveglianza: non vale il silenzio-assenso, serve il provvedimento autorizzativo
Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, ha offerto chiarimenti in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, L. 300/1970.
Il Ministero precisa che la formulazione dell’articolo 4, comma 1, L. 300/1970, non consente la possibilità di installazione e utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento). Pertanto, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell’istanza di cui al suddetto articolo 4, non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.
Reddito di cittadinanza
Lo scorso 30 marzo è entrata in vigore la L. 26/2019, di conversione del D.L. 4/2019, che ha istituito il c.d. reddito di cittadinanza, di fatto un vero e proprio sussidio di disoccupazione.
L’articolo 1, D.L. 4/2019, definisce il reddito di cittadinanza: “È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Il reddito di cittadinanza italiano è una sorta di reddito minimo garantito, fra l’altro particolarmente stringente nelle condizioni di accesso al beneficio, legate a requisiti di Cittadinanza e Reddito del nucleo familiare ed offre la possibilità di godimento di beni durevoli. Pone ovviamente vincoli anche rispetto alla immediata disponibilità che il soggetto beneficiario deve garantire di accettare offerte di lavoro congrue.
Riflessi giuslavoristici:
- Il datore di lavoro che assume beneficiari di Rdc può godere di riduzioni contributive
- Difficoltà, specie nell’Italia Meridionale, di ottenere offerte lavorative che garantiscano retribuzioni migliori rispetto al Rdc (rischio di aumento del sommerso)
Diffida INPS a mezzo raccomandata: basta la ricezione
Il giorno 6 maggio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato una sanzione penale nei confronti di un datore di lavoro che aveva omesso di versare le ritenute previdenziali sostenendo che non ne era a conoscenza. Sul foglio di avviso di ricevimento infatti non c’era la sua firma ma quella di suo figlio. L’imprenditore quindi sosteneva che, non essendo stata direttamente recapitata a lui, non poteva essere a conoscenza della raccomandata.
La sentenza 18853 ribadisce il principio di presunzione legale di conoscenza della raccomandata consegnata al familiare convivente. Per questo motivo i giudici hanno ritenuto efficace la notifica del provvedimento e confermato la sanzione.
