Newsletter 21.05.19
21 Maggio 2019Newsletter 04.06.19
4 Giugno 2019Astensione maternità post-parto
L’Inps, con messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, ha offerto i primi chiarimenti relativamente alla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, come previsto dall’articolo 1, comma 485, L. 145/2018.
L’Istituto precisa che, fino all’emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell’applicazione “Gestione Maternità”, al fine di salvaguardare i diritti delle madri che intendano avvalersi della facoltà di astensione esclusivamente dopo l’evento del parto, le stesse possono esercitare l’opzione presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione. Inoltre, ricorda che la domanda di maternità deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data prevista del parto e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, esclusivamente per via telematica o sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo) oppure tramite patronato o Contact center. Le documentazioni sanitarie necessarie per poter fruire del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte, alla Sede competente, in originale e in busta chiusa, recante la dicitura “contiene dati sensibili”. Tali domande non transiteranno in procedura “Gestione Maternità” fino all’emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti.
Licenziamento durante il preavviso anche per lavoratrici in gravidanza
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 aprile 2019, n. 9268, ha ritenuto valido il licenziamento intimato alla dipendente se la gravidanza interviene durante il preavviso lavorato. Il provvedimento con efficacia posticipata diventa, infatti, definitivo se l’interessata non ne chiede la sospensione per intervenuta modifica dello stato di salute, perfezionandosi il recesso, quale negozio unilaterale recettizio, nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro recedente giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l’efficacia viene differita a un momento successivo.
Disconnessione strumenti tecnologici regolamentate da policy aziendali
Di pari passo con la crescita delle dotazioni tecnologiche, si sviluppa anche la questione sull’opportunità di regolamentarne la disconnessione. Infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di dover garantire al proprio lavoratore il diritto al riposo giornaliero e settimanale, oltre a festività e ferie, ma il flusso telematico (mail, messaggi, telefonate) verso gli strumenti dati in dotazione al dipendente, generalmente non è limitato né controllato. In tal modo, il rischio è che il lavoratore maturi un’errata concezione di disponibilità perenne, sentendosi obbligato a rispondere anche al di fuori dei limiti del proprio orario di lavoro.
Nei contratti di smart working si arriva ad una dovuta definizione dei tempi in cui il lavoratore deve garantire la propria disponibilità, con ciò di fatto delimitando l’area temporale in cui la connessione è prevista.
È mutuabile la medesima impostazione anche nei rapporti di lavoro “tradizionali”, fissando policy aziendali che determinino fasce orarie in cui il lavoratore ha il diritto di disconnettere le apparecchiature in dotazione (pc, tablet, smartphone). In alcuni casi, è l’azienda stessa ad impostare alla fonte un sistema di consegna ritardata delle mail che partono in determinate fasce orarie, evitando il loro arrivo in ore notturne o comunque extra lavorative.
La policy ha il vantaggio di regolamentare l’evoluzione digitale attraverso un uso appropriato della tecnologia, nel pieno rispetto delle persone ed evitando ogni forma di invasione della vita privata.
Disponibile a breve il simulatore per reddito e pensione di cittadinanza
L’Inps, con messaggio n. 1954 del 21 maggio 2019, ha reso noto che a breve sarà disponibile sul portale il simulatore per reddito e pensione di cittadinanza, che consente di valutare il possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti ai fini dell’accesso alle 2 misure e consente, inoltre, di calcolare la misura della prestazione spettante.
L’Istituto fornisce le indicazioni operative per accedere alle diverse funzionalità, sulla base dei dati relativi a una Dsu attestata valida o tramite dati Isee autodichiarati dal cittadino, previa autenticazione tramite PIN, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID).
