Newsletter 23.02.22
23 Febbraio 2022Newsletter 30.03.22
30 Marzo 2022Indicazioni INL in materia di tirocini
Con nota n. 530 del 21/03/22, l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha chiarito le disposizioni in materia di tirocini di cui alla Legge 234/2021, di seguito le principali:
- rimangono in vigore le attuali regolamentazioni regionali per quanto riguarda i tirocini diversi da quelli curriculari (da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022), fino al recepimento delle linee guida condivise;
- il nuovo comma 721, lettera b, riconosce che debba essere corrisposta una congrua indennità, pena una sanzione amministrativa che va da € 1.000 a 6.000;
- il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alla circolare INL n. 8/2018 per verificare eventuali usi scorretti del tirocinio e, di conseguenza, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente; in tali casi il soggetto ospitante subirà una pena dell’ammenda di € 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio e il rapporto in essere verrà interrotto, fatta salva la possibilità del tirocinante di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
- solamente per i tirocini extracurriculari sussiste l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza;
- il comma 725 stabilisce che “il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, applicando ai tirocinanti le medesime tutele previste in favore del personale dipendente.
Buoni carburante esenti da imposizione fiscale
L’art. 2 dello schema di Decreto Legge per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina prevede, solo per l’anno in corso, ulteriori € 200 che l’azienda può cedere gratuitamente ai lavoratori sotto forma di buoni carburante esenti da imposizione fiscale e senza che questi concorrano a formare reddito. Attualmente non vengono individuate specifiche categorie di dipendenti beneficiari, si potrebbe dedurre che l’intenzione sia quella di poterli offrire a tutti i dipendenti o a categorie omogenee degli stessi. I costi sostenuti dall’azienda per l’acquisto dei buoni carburante dovrebbero essere pienamente deducibili.
Smart working: fino al 30/06 procedura semplificata
Viene prorogato al 30 giugno il regime semplificato sullo smart working. Il ricorso al lavoro agile potrà, dunque, avvenire su decisione del datore di lavoro con le procedure semplificate per le comunicazioni da parte delle aziende.
Trasferimento ritenuto illegittimo: non può essere rifiutato a priori
In tema di trasferimento adottato in violazione dell’articolo 2103, cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore a eseguire la prestazione lavorativa, poichè trova applicazione il disposto dell’articolo 1460, comma 2, cod. civ., alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo se tale rifiuto non risulta contrario a buona fede ed è accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria. Con ordinanza n. 4404, la Cassazione Civile, Sezione Lavoro, dunque ha statuito che il lavoratore trasferito non può rifiutarsi di eseguire la prestazione a priori, perché si configurerebbe una responsabilità disciplinare che può portare al licenziamento per giusta causa. Il lavoratore può solo chiedere giudizialmente l’accertamento di illegittimità del provvedimento datoriale.
