Newsletter 05.01.22
5 Gennaio 2022Newsletter 12.01.22
12 Gennaio 2022La Legge di Bilancio 2022 – contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” – è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/21 ed è in vigore dal 01/01/22. Di seguito alcune tra le novità introdotte più rilevanti.
MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DAL PERIODO D’IMPOSTA 2022 (commi da 2 a 7)
A decorrere dal periodo d’imposta 2022:
- vengono riorganizzate le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito;

- viene rimodulata la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni);

* L’ammontare della detrazione deve essere superiore a € 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, a € 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
** La detrazione viene aumentata di € 65 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.000 e 35.000.
- vengono apportate novità alla disciplina del trattamento integrativo, riconoscendo il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000 e 28.000, ma in presenza della condizione per cui la somma di detrazioni per carichi di famiglia, altre detrazioni da lavoro dipendente e assimilato e detrazioni per oneri deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda;
- viene soppressa l’ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d’imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo tra € 28.000 e 40.000.
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI(comma 72)
Il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall’art. 34, comma 1 (primo periodo), Legge n. 388/2000, viene elevato a € 2 milioni.
REDDITO DI CITTADINANZA (commi da 73 a 84)
Vengono ampliate le risorse disponibili per il RdC per gli anni dal 2022 al 2029 e introdotte maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell’assegno in caso di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro. Per chi assume beneficiari di Rdc è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore, che viene riconosciuto entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute, per un importo che non può superare € 780 mensili e per almeno 5 mensilità, sia in caso di assunzione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, che con contratto a tempo determinato e a tempo parziale.
“QUOTA 102” (commi 87 e 88), APE SOCIALE (commi da 91 a 93) e OPZIONE DONNA (comma 94)
La Legge n. 234/2021 prevede che il conseguimento del diritto alla pensione anticipata possa avvenire al raggiungimento di un’età anagrafica di 64 anni e contributiva di 38 anni maturati entro il 2022 (c.d. Quota 102).
Viene prorogata a fine 2022 la possibilità di usufruire della APE Sociale, un’indennità erogata dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori (disoccupati, caregivers, invalidi civili, lavoratori dipendenti addetti ai lavori gravosi) con particolari caratteristiche fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all’ottenimento di quella anticipata. Per accedere all’APE sociale è necessario possedere almeno 63 anni di età anagrafica e 30 di contributi.
Per accedere alla pensione anticipata esercitando l’”opzione donna”, le lavoratrici devono aver maturato, entro la fine del 2021, un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (dipendenti) o 59 anni (autonome) e un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)
Viene introdotto un nuovo incentivo all’assunzione rivolto alle aziende che nel 2022 assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. L’incentivo è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore, oppure 48 mesi se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)
Per i periodi di paga dal 01/01/22 al 31/12/22, i lavoratori dipendenti con un retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a € 2.692 beneficeranno di una riduzione dell’aliquota contributiva nella misura dello 0,8%.
FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE e PROROGA MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (commi da 122 a 130 e comma 200)
La dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione è tale per coprire:
- indennità giornaliera pari a € 30 per i lavoratori dipendenti di imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non;
- sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center;
- esonero dal versamento delle quote di accantonamento TFR al Fondo di tesoreria INPS e del ticket di licenziamento per i lavoratori in CIGS di aziende sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria;
- CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa;
- integrazione economica in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA;
- trattamenti CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica.
Inoltre, sono stati destinati fondi ai percorsi formativi di apprendistato e alternanza scuola-lavoro.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134), MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME E PARASUBORDINATE (comma 239) e ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)
Il padre lavoratore dipendente per i figli nati/adottati/affidati, entro i primi 5 mesi, ha diritto a un congedo obbligatorio di 10 giorni, da godere anche non continuativamente, e un congedo facoltativo di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria a lei spettante. L’indennità giornaliera a carico INPS è pari al 100% della retribuzione.
L’indennità di maternità viene estesa di ulteriori 3 mesi dopo la fine del periodo di maternità per le lavoratrici che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità un reddito inferiore a € 8.145 che soddisfino anche una delle seguenti caratteristiche:
- iscritte alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo svincolata dall’iscrizione ad albi professionali o dal versamento di contributi alle casse di previdenza (art. 64 D.Lgs n. 151/2001);
- collaboratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione separata INPS (art. 64 D.Lgs n. 151/2001);
- lavoratrici autonome iscritte all’INPS quali coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome (art. 66 D.Lgs n. 151/2001);
- libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme di previdenza obbligatorie (art.70 D.Lgs n. 151/2001).
Per l’anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, nella misura del 50% dei contributi previdenziali dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo il congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di 1 anno.
RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi da 191 a 220)
Il sistema di ammortizzatori sociali viene riformato prevedendo la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal requisito occupazionale, l’estensione dei soggetti destinatari e l’aumento della misura dei trattamenti. La riforma prevede l’estensione dell’utilizzo delle integrazioni salariali a tutte le tipologie di apprendistato e ai lavoratori a domicilio. L’anzianità minima alla data di presentazione della domanda di concessione è pari a 30 giorni. L’ammontare dell’indennità di integrazione salariale è nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Dal 01/01/2025 è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, in misura pari al:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il limite di 52 settimane e fino a 104 in un quinquennio mobile.
Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti da inizio 2022, la disciplina della CIGS e relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi alternativi e Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
Per quanto riguarda i Fondi di solidarietà bilaterale, la Legge prevede che siano rivolti ai datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente e non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO). Se oltre alle citate condizioni non aderiscono nemmeno ad un fondo di solidarietà bilaterale o alternativo o territoriale hanno diritto al Fondo di integrazione salariale.
Per il 2022 e 2023 viene data la possibilità di stipulare contratti di espansione anche ad aziende con un requisito occupazionale di almeno 50 dipendenti.
NASPI (commi 221 e 222)
L’indennità NASpI dal 01/01/22 viene riconosciuta a chi si trova in stato di disoccupazione con almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, ma non si applica più il requisito temporale delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci. Infine, da gennaio 2022, l’indennità di disoccupazione è ridotta del 3% al mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione, dall’ottavo per i beneficiari con più di 55 anni.
DIS-COLL (comma 223)
Con riferimento all’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la Legge di Bilancio 2022 introduce:
- riduzione dell’indennità del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
- erogazione mensile della DIS-COLL per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione;
- erogazione per un periodo massimo di 12 mesi;
- contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile entro un limite di retribuzione mensile pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della DIS-COLL per l’anno in corso.
CESSAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEL TERRITORIO NAZIONALE(commi da 224 a 238)
Le imprese interessate dalla chiusura di attività produttive intenzionate a licenziare più di 50 dipendenti sono tenute a comunicarla per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali o unitaria, nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’ANPAL, pena la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS. Inoltre, entro 60 giorni dalla comunicazione preventiva, il datore di lavoro deve elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura.
In caso di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200 ciascuna al trasferimento di beni immobili strumentali che non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
PIANI FORMATIVI AZIENDALI (commi da 240 a 242)
I piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possono essere finanziati dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (commi da 243 a 247)
I datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, possono beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi. Per accedere all’incentivo, il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, il lavoratore non deve essere licenziato nei sei mesi successivi all’assunzione, in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (comma 248), INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (comma 645) e MISURE IN MATERIA DI CONVENZIONI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (comma 731)
Dal 01/01/22 i datori di lavoro potranno assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, sia i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, che i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall’art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015.
I contratti di apprendistato duale (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore), stipulati nel corso del 2022 da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti, godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per primo, secondo e terzo anno).
Viene estesa l’esenzione all’imposta di bollo per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento.
COOPERATIVE DI LAVORATORI (commi 253 e 254)
Le società cooperative che si costituiscono dal 01/01/22 hanno diritto all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di costituzione della cooperativa e nel limite massimo di importo pari a € 6.000 annui, riparametrato su base mensile.
