Newsletter 11.08.21
11 Agosto 2021Newsletter 08.09.21
8 Settembre 2021La quarantena non è più malattia, o forse sì?
Il Presidente dell’Inps ha chiarito in una nota che “il legislatore non ha previsto un nuovo stanziamento per prorogare la tutela della quarantena”, perciò chi si trova in quarantena per contatto con una persona positiva al Covid-19 non sarà più considerato in malattia, bensì in aspettativa e/o sospensione non retribuita, e quindi potrà perdere fino a metà dello stipendio mensile, salvo che richieda ferie o permessi, qualora ne abbia. Ciò significa che, al momento, pur non essendoci indicazioni operative da parte dell’Inps, si deve ritenere che verranno recuperati gli importi erogati per malattia Covid per quarantena riconosciuti nell’anno 2021. L’assenza non influirà più sul calcolo del periodo di comporto. Con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, l’Istituto conferma che, riguardo all’indennità previdenziale di malattia in caso di, procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Tuttavia, proprio in data 31/08/2021il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha confermato l’intenzione di reinserire la malattia per quarantena cautelare. Sta di fatto che, al momento e fino ad emanazione della norma, non è possibile considerare la quarantena per Covid come malattia.
Green pass e lavoratori – 1 –
Il Green pass è obbligatorio per la consumazione al tavolo al chiuso e per l’accesso a mense aziendali e a locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione. La situazione è complessa e spesso le aziende si ritrovano disorientate, quindi sono allo studio del Governo alcuni chiarimenti. Tra questi, la possibilità di mettere a disposizione un servizio di asporto per le mense aziendali, la ricaduta della responsabilità dei controlli in capo ai gestori dei servizi, chiarendo che l’impossibilità di accedere alla mensa non è un fatto imputabile al datore di lavoro, e la scelta di addossare il costo dei tamponi ai dipendenti no vax.
Green pass e lavoratori – 2 –
Attualmente alcune categorie di lavoratori, in particolare quelli che operano nella sanità e nella scuola, sono obbligate ad essere in possesso di Green pass, chi non si adegua sarà destinato a mansioni diverse o, se non è possibile, sospeso senza retribuzione nel caso dei lavoratori della sanità e considerato assente ingiustificato e sospeso senza retribuzione a partire dal quinto giorno nel caso dei lavoratori della scuola. Il Green pass è obbligatorio anche per chi desidera accedere ad una serie di luoghi e ai mezzi pubblici, ma non è specificato se l’obbligo si estende anche ai lavoratori dei medesimi settori. Nonostante ciò, il datore di lavoro è legittimato a rinunciare alla prestazione dei lavoratori senza Green pass sospendendone la retribuzione.
Lavoratori domestici e vaccino
L’associazione datoriale Assindatcolf consiglia alle famiglie di inserire all’interno dei nuovi contratti di lavoro dei propri lavoratori domestici – badanti, colf e baby sitter – la disponibilità ad effettuare il vaccino anti Covid-19 come condizione necessaria per l’assunzione, dovendo avere spesso a che fare con persone fragili. Nel settore domestico è possibile il recesso ad nutum, quindi la chiusura del rapporto di lavoro in modo libero senza giustificazione: trattandosi di un rapporto di carattere fiduciario, se il vincolo viene a mancare non sussistono più le condizioni per proseguire.
Controlli ispettivi del Garante su impianti di videosorveglianza
Il Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione del 22/07/21, ha sottolineato l’importanza della regolarità dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, per i quali è necessario valutare la base giuridica del trattamento, la durata della conservazione delle immagini, le informative, i possibili data breach e l’eventuale trattamento di dati biometrici. Anche la videosorveglianza aziendale richiede, dunque, l’installazione di un cartello con tutte le informazioni minime e il rinvio all’informativa di secondo livello. Secondo il Reg. UE 679/2016, il titolare del trattamento deve proteggere tutti i componenti del sistema di videosorveglianza e i dati in tutte le fasi, inoltre deve valutare la necessità di un’eventuale “valutazione d’impatto” sulla protezione dei dati e predisporre procedure operative che prevedano:
- informativa dedicata (art. 13 Reg. UE 679/2016);
- esposizione del cartello informativo secondo le prescrizioni delle Linee Guida EBPD 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020;
- procedure in caso di violazione di dati;
- procedure per l’accesso agli impianti da parte di terzi;
- trattamento dei dati (modalità di conservazione, durata della conservazione, autorizzazioni particolari);
- formazione degli addetti.
