Newsletter 03.06.21
3 Giugno 2021Newsletter 16.06.21
16 Giugno 2021Cassa integrazione: violazione dei criteri di scelta dei lavoratori
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20/04/21 n. 10378, ha stabilito che la violazione dei criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta per il lavoratore ingiustificatamente sospeso il solo diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo. Ciò è dovuto all’assoggettamento del diritto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione breve quinquennale, quindi non è previsto il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività della L. n. 300 del 1970, art. 18.
Decreto Sostegni-bis: indennità per lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti balneari, sportivi, agricoli e pesca
Il Decreto Legge n. 73 del 25/05/21 (c.d. Decreto Sostegni-bis), con gli articoli 42 e 44, introduce o proroga una serie di indennità rivolte a lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, collaboratori sportivi e pescatori autonomi, colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in possesso di alcune caratteristiche specifiche elencate nei suddetti articoli.
Welfare Aziendale e DAD: esente il rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 37 del 27/05/21, fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile, nell’ambito di un piano di Welfare Aziendale, al rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (DAD) dei loro familiari. In particolare, l’Agenzia precisa che, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR, il rimborso in questione non genera reddito di lavoro dipendente e, non è quindi imponibile, poiché si riferisce a somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione. Per beneficiare del regime di esenzione, il dipendente deve essere in possesso di un documento che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.
Lavoratore in Cig può svolgere altro lavoro a termine o intermittente, no tempo indeterminato
I lavoratori che si trovano in cassa integrazione possono svolgere un altro lavoro solo in alcuni casi e modalità. Risulta incompatibile con l’ammortizzatore sociale l’assunzione di un lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ma se ad esempio è titolare di contratto di lavoro part-time può essere assunto a tempo determinato, purchè l’attività sia svolta durante ore e periodi diversi da quelli previsti dall’attività lavorativa sospesa. Inoltre, il lavoratore in Cig può intraprendere un’attività di lavoro autonomo a termine o intermittente, comunicando all’INPS la scelta e i relativi incassi, così da percepire solo l’eventuale differenza tra reddito dall’attività e importo del trattamento di Cassa integrazione nelle giornate in cui viene svolto l’altro lavoro.
