Newsletter 10.03.21
10 Marzo 2021Newsletter 17.03.21
17 Marzo 2021D.L. 30 del 13 marzo 2021
È stato pubblicato in G.U. n. 62 del 13/03/21 il D.L. 30 del 13 marzo 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Le misure di contenimento prevedono che:
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e il 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona arancione, di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), D.L. 33/2020;
- dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020, per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
- dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e il 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori in zona rossa;
- nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2, D.L. 19/2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui sopra.
Le misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli minori, che si applicano fino al 30 giugno 2021, prevedono quanto segue:
- il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per tali periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa;
- gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del Decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui sopra con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;
- in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps, lavoratori autonomi, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogati tramite il Libretto famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 € settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio e quarantena. Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.
Regione Veneto: Disposizione Regionale per la gestione dei tirocini extracurriculari autofinanziati e finanziati
Secondo la Disposizione Regionale del Veneto in vigore ad oggi, in attesa di chiarimenti, nel caso in cui:
- il tirocinante sia sottoposto all’obbligo di isolamento o quarantena, per tali periodi il tirocinio è da ritenere sospeso. Si potrà recuperare il periodo non svolto alla scadenza naturale per la durata corrispondente la sospensione, anche per periodi inferiori a 30 giorni;
- il tirocinio sia stato avviato in attività aziendale sospesa ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, tale tirocinio dovrà essere sospeso, anche nel caso sia stato finanziato dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo (FSE). La scadenza del tirocinio potrà essere differita di un periodo pari a quello della sospensione ovvero di 30 giorni, salvo nuove proroghe della sospensione dell’attività;
- il tirocinio sia stato avviato in attività soggette a restrizioni di orario e il progetto preveda lo svolgimento in un orario non consentito, tale tirocinio, se non potrà essere svolto interamente in orario consentito, dovrà essere sospeso, anche quelli finanziati con il FSE, per tutto il periodo di efficacia del DPCM.
Per quanto concerne l’indennità di partecipazione al tirocinio, non sussiste l’obbligo di corrisponderla durante il periodo di sospensione della esperienza (art. 14 comma 3 DGR 1816/2017).
Proroga CU
Il Mef ha reso noto che nel Decreto Sostegno, attualmente in corso di revisione, sarà prevista la proroga al 31 marzo 2021 dei termini di trasmissione telematica della CU 2021 all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
