Newsletter 03.03.21
3 Marzo 2021Covid-19: nuove disposizioni
15 Marzo 2021Bonus bebè 2021
Con Messaggio n. 918 del 03/03/21 l’Inps comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle istanze di assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi dal 01/01/21 al 31/12/21 e le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande.
Per nascite o adozioni intervenute prima del 3 marzo 2021 (data di pubblicazione del messaggio) la richiesta va effettuata entro 90 giorni (quindi entro il 1° giugno 2021).
L’assegno di natalità o bonus bebè, introdotto in origine dalla legge 190/2014, è erogato dall’Inps per la durata di 12 mesi in misura pari a:
- € 1.920 (€ 160/mese) per le famiglie con Isee inferiore a € 7.000;
- € 1.440 (€ 120/mese) per le famiglie con Isee tra € 7.000 e € 40.000;
- € 960 (€ 80/mese) per le famiglie con Isee superiore a € 40.000 (fascia extra Isee).
Per figli successivi al primo, l’importo dell’assegno aumenta del 20%. In caso di presentazione tardiva, l’assegno di natalità decorre dal mese di presentazione della domanda e comprende le sole mensilità residue fino al compimento di un anno dall’evento (nascita, adozione o affidamento).
Tutela assicurativa e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19
L’INAIL, con Nota operativa n. 2402 del 01/03/21, ha stabilito che il rifiuto di vaccinarsi contro il Covid-19 da parte del personale infermieristico, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, anche se raccomandato dalle autorità, non costituisce presupposto per non garantire la tutela assicurativa dell’infortunato.
Demansionamento e mobbing
Con Ordinanza n. 5473 del 26/02/21, la Cassazione ha confermato le decisioni di primo grado e appello con riferimento alle presunte condotte di mobbing e di demansionamento messe in atto dal Ministero della Giustizia nei confronti di una sua dipendente. La lavoratrice lamentava mansioni di basso profilo e un periodo di assenza di compiti per tre mesi consecutivi, ritenendo di aver diritto al risarcimento del danno subito per demansionamento e mobbing.
I giudici, invece, hanno ritenuto che la decisione fosse da confermare perchè le attività caratterizzate da scarsa tecnicità erano proprie dell’inquadramento contrattuale della lavoratrice ed erano svolte anche da tutti gli altri colleghi. Inoltre, non può essere ascritta a condotta di mobbing la mancata assegnazione di compiti per un così breve periodo.
Reperibilità
L’obbligo di reperibilità si qualifica come orario di lavoro solo se sussistono vincoli tali da
pregiudicare in maniera significativa la capacità di gestire il tempo libero; tale pregiudizio non ricorre se le difficoltà organizzative derivano da fattori naturali o da scelte del lavoratore.Questi sono i principi attraverso cui la Corte di giustizia europea fa chiarezza sulla qualificazione giuridica dell’istituto della reperibilità.
Secondo la Corte di giustizia europea, un periodo di reperibilità deve essere qualificato come orario di lavoro nel caso in cui l’addetto abbia l’obbligo di restare sul suo luogo di lavoro, distinto dal suo domicilio, e di rimanere a disposizione del datore. Ma per fissare il confine che trasforma la reperibilità in orario di lavoro, la Corte precisa che si deve fare esclusivo riferimento ai vincoli imposti al lavoratore da una normativa nazionale o accordo collettivo o dal datore di lavoro. Non vanno prese in considerazione le difficoltà organizzative che siano conseguenza di elementi naturali o della libera scelta del dipendente.
Per capire se un periodo di prontezza in regime di reperibilità debba essere qualificato come orario di lavoro bisogna valutare anche la ragionevolezza del termine a disposizione per riprendere servizio, tenuto conto delle eventuali facilitazioni che vengono concesse al lavoratore.
La Corte ricorda anche che i periodi di guardia o prontezza non ricadono sotto la direttiva
2003/88 e possono, dunque, essere remunerati diversamente dalle ore di prestazione effettiva.
