Newsletter 10.02.21
10 Febbraio 2021Newsletter 24.02.21
24 Febbraio 2021Malattia causata dall’azienda è extra comporto
Se la malattia del lavoratore è causata da una condotta aziendale, non si calcola ai fini del superamento del periodo di comporto. In questa ipotesi sono comprese anche le malattie non comunicate al medico aziendale o non denunciate all’Inail, se in via presuntiva sono collegabili ad una condotta del datore di lavoro.
Nel caso specifico, un lavoratore era stato licenziato per aver superato il numero massimo di giorni di assenza previsti dal Ccnl di riferimento per la conservazione del posto di lavoro. Secondo il dipendente, il licenziamento era viziato, poiché parte dell’assenza per malattia era dovuta alla scelta dell’azienda di affidargli mansioni che peggioravano la sua condizione di salute. Il Tribunale ha ritenuto che, in virtù degli obblighi derivanti dall’articolo 2087 del codice civile, la società avrebbe dovuto intervenire in modo più incisivo a tutela della salute del dipendente, affidandogli mansioni tali da escludere lo svolgimento di attività pericolose per la sua salute. Di conseguenza il dipendente è stato reintegrato, ricevendo anche un’indennità risarcitoria pari alle retribuzione perse.
Nessun risarcimento da straining in caso di demansionamento a seguito di ristrutturazione aziendale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2676 del 04/02/21, precisa che il c.d. “straining” (situazione di stress forzato sul posto di lavoro) è identificabile nelle sole ipotesi in cui il datore di lavoro adotti iniziative dalle quali possano scaturire lesioni ai diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative stressogene. Nel caso di demansionamento dovuto a processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, al dipendente non spetta alcun risarcimento del danno da straining.
Licenziamento e danno all’immagine
Con Ordinanza n. 2968 del 08/02/21, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’impiegato addetto alla contabilità che non adempie ai versamenti fiscali e previdenziali per conto dello studio notarile può essere licenziato e condannato a risarcire il danno all’immagine. Danno che, non sussistendo “in re ipsa”, deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. La sua liquidazione, quindi, deve essere compiuta dal giudice con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
Fondo nuove competenze
Ministero del Lavoro e MEF, con Decreto 22/01/21, rendono noto che, al fine di beneficiare dei contributi finanziari erogati dal Fondo Nuove Competenza (FNC), entro il 30 giugno 2021:
- devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori;
- devono essere presentate all’ANPAL le domande di accesso al FNC.
Esonero contributivo per aziende che non richiedono ulteriore Cig
L’Inps, con circolare n. 24 del 11/02/21, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di integrazione salariale, come previsto dall’articolo 12, D.L. 137/2020.
Può godere del beneficio il datore di lavoro che ha fruito degli ammortizzatori Covid nel mese di giugno 2020. In caso di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente; in caso di fusione, invece, l’esonero potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.
L’ammontare dell’esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruite anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail: l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel citato mese. Tale importo può essere fruito, fino al 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di 4 settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile e il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamento per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero.
