Newsletter 14.10.20
14 Ottobre 2020Newsletter 28.10.20
28 Ottobre 2020Nuovi incentivi alle imprese dalla Regione Veneto
La Regione offre un bonus occupazionale per l’assunzione e la stabilizzazione di giovani under 35 alle PMI, pubblicando un bando che prevede incentivi alle imprese colpite da COVID-19 che tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno assunto o provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Possono presentare domanda di contributo:
- le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore di attività, con sede legale e almeno un’unità produttiva in Veneto;
- i lavoratori autonomi iscritti all’Albo professionale, Ordine, Collegio professionale di competenza o che esercitano l’attività professionale secondo le norme vigenti;
- le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata nel territorio.
Il bonus occupazionale prevede un contributo pari a:
5 mila € (6.000 € nel caso di lavoratrici) per assunzioni a tempo indeterminato full time o per trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato full time;
3 mila € (4.000 € se il dipendente è donna) nel caso di assunzioni a tempo determinato per almeno 12 mesi, full time.
Le risorse stanziate ammontano a 10 milioni di euro e saranno impegnate a scalare, fino ad esaurimento fondi. La domanda deve essere presentata tramite modalità a sportello dal 28 luglio al 31 ottobre 2020, attraverso la procedura online disponibile sul sito della Regione Veneto.
Invenzioni industriali: prova del danno per brevettazione ed utilizzazione da parte dell’azienda
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 agosto 2020, n. 17613, ha deciso che il potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa, a norma degli articoli 1226 e 2056, cod. civ., presuppone la prova dell’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare. Risulta dunque onere della parte interessata provare non solo l’an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, in modo da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa.
Fringe benefits utilizzabili come premio individuale
Secondo l’interpretazione fornita nel 2017 dalla direzione regionale della Lombardia (interpello 904-791/2017), prestazioni quali abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, alle palestre, ai cicli di terapie mediche, ai corsi di lingua, informatica, musica, ma anche libri di testo, tasse universitarie, gite e rette scolastiche, servizio di baby sitting e assistenza a familiari anziani (articolo 51, comma 2, lettere d-bis, f, f-bis, f-ter, f-quater, del Tuir) avrebbero potuto essere utilizzati per premiare su base individuale. O meglio, la non imponibilità del premio rivolto a tutti i dipendenti era assicurata anche nel caso in cui questo fosse stato erogato in proporzione al risultato raggiunto con riferimento all’obiettivo individuale.
Con la risoluzione 55/2020, invece, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si è fatta più stringente e l’esenzione per questi flexible benefits non risulta applicabile se il premio è ripartito tra i dipendenti sulla valutazione dell’attività lavorativa svolta, sia a livello individuale che di gruppo, come ad esempio in base alle presenze dei lavoratori in azienda.
Diversa, però, è la situazione dei fringe benefits (buoni carburanti, buoni spesa, …), che sono soggetti alla disciplina dell’articolo 51, comma 3, del Tuir e esclusi dalla tassazione se il loro valore complessivo non supera 258,23 euro, elevato a 516,46 euro per il solo 2020.
In linea teorica, si può osservare che anche i premi individuali erogati in flexible benefits dovrebbero poter essere soggetti alla disciplina dell’articolo 51, comma 3, proprio perché concessi ad personam. Infatti, se i relativi servizi non sono utilizzabili dalla generalità o categorie di lavoratori, ma sono «a disposizione solo di taluni lavoratori dipendenti essi costituiscono fringe benefit» (paragrafo 2.2.6, circolare 326/1997), dovrebbero essere esenti fino a 516,46 euro. Si rimane in attesa di chiarimenti ufficiali.
Il dipendente che si fa licenziare rimborsa il ticket Naspi
L’azienda indotta a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata ha diritto a ottenere dal lavoratore il risarcimento del danno corrispondente all’importo del ticket Naspi versato all’Inps. Lo ha deciso il Tribunale di Udine nella sentenza 106/2020 pubblicata il 30 settembre, con cui, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni, ha accertato, tra l’altro, la sussistenza del credito dell’azienda per l’importo del contributo di licenziamento pagato, in quanto il licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del dipendente, assentatosi ingiustificatamente.
Il lavoratore, dopo aver manifestato la necessità di interrompere il rapporto di lavoro, invece di dimettersi ha chiesto all’azienda di essere formalmente licenziato per poter beneficiare della Naspi. Di fronte al rifiuto dell’impresa, il dipendente si è assentato in modo ingiustificato, fino a costringere il datore a procedere al licenziamento disciplinare per giusta causa.
La decisione di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno si è sostanzialmente basata sull’accertamento della «provenienza della volontà risolutiva del rapporto di lavoro». A parere del giudice è stato adeguatamente provato che l’iniziativa di porre fine al rapporto è stata presa esclusivamente dal dipendente. Per la prima volta i giudici puniscono la condotta del lavoratore che, sebbene formalmente rispettosa delle regole di legge e contrattuali, è invece ispirata a un obiettivo non legittimo, cioè indurre il datore di lavoro a esercitare il licenziamento, al solo fine di poter maturare il diritto a percepire la Naspi.
