Newsletter 22.07.20
22 Luglio 2020Pausa estiva 2020
3 Agosto 2020Con la pubblicazione in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, dal 19 luglio 2020 è in vigore la Legge 77/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio. Di seguito alcune delle principali disposizioni per il lavoro a seguito della conversione in Legge.
ART 43 bis – Contratto di rete con causale di solidarietà
Limitatamente al 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle Autorità competenti. In particolare è possibile:
- l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonchè l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Lo svolgimento delle prestazioni di lavoro presso o in favore delle partecipanti alla rete avviene mediante gli istitutidel distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, D.Lgs. 276/2003.
ART 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti
Possibilità per Regioni e Province autonome di adottare misure di aiuto destinate a evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19 (ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final), contribuendo ai costi salariali delle imprese, anche per quote contributive e assistenziali, compresi i lavoratori autonomi.
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione (può essere retrodatata al 1° febbraio 2020), se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. Inoltre, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
ART 82 – Reddito di emergenza
Per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, viene introdotto un sostegno al reddito straordinario. Le domande devono essere presentate entro il termine del mese di luglio 2020 e il beneficio viene erogato in 2 quote.
ART 90 – Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto è riconosciuto anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19.
ART 93 – Proroga contratti a termine
Facendo seguito alla possibilità di utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione durante periodi di sospensione o riduzione dell’attività, introdotta dall’articolo 19-bis, D.L. 18/2020, è prevista, in deroga all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
In sede di conversione in Legge è stata inserita una disposizione che prevede che il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45, D.Lgs. 81/2015, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Precisiamo che in merito ai contratti a termine è onere del datore di lavoro fare le dovute valutazioni rispetto alle situazioni in essere.
ART 103 – Emersione di rapporti di lavoro
È stata introdotta una procedura per la regolarizzazione e l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, rivolta ai datori di lavoro che intendano assumere con contratto di lavoro subordinato cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
Le disposizioni si applicano ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Infine, per quanto riguarda Cassa integrazione e FIS si conferma quanto già comunicato nelle precedenti informative, così come per il congedo di genitori con figli minori di 12 anni. Confermato anche il divieto di licenziamento fino al 17 agosto 2020 e l’indennità mensile di 500€ per i mesi di aprile e maggio 2020 per lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali non conviventi.
